L’assegno di mantenimento per se stessi o per i figli concorre alla formazione del reddito e va inserito nella dichiarazione annuale? Facciamo chiarezza su quando si devono pagare le tasse.
L’assegno di mantenimento è uno degli argomenti che destano il maggior numero di dubbi in fatto di fiscalità. Si pagano le tasse sull’assegno di mantenimento? C’è differenza tra il mantenimento che si riceve per i figli e quello che riceve l’ex coniuge?
Come si deve gestire l’assegno di mantenimento nella dichiarazione dei redditi e come non incorrere nelle conseguenze legate a una errata dichiarazione? In questo articolo cercheremo di rispondere alle domande più frequenti su questo argomento facendo chiarezza sul regime fiscale che si applica sull’assegno di mantenimento ai figli e all’ex coniuge.
Si pagano le tasse sull’assegno di mantenimento ai figli?
L’assegno di mantenimento che si versa ai figli ha natura alimentare e non viene, quindi, considerato ai fini fiscali. Non va a incidere sul calcolo del reddito imponibile, non si inserisce nella dichiarazione dei redditi e, pertanto,
Ormai le famiglie tradizionali sono sempre meno e aumentano quelle con genitori separati e divorziati. E con esse aumentano, di fatto, coloro che ricevono l’assegno di mantenimento dall’ex coniuge. Ma cosa comporta ricevere l’assegno di mantenimento a livello fiscale? Si è tenuti a pagarci le tasse e a dichiararlo nel modello 730 o nel modello Redditi Pf? La risposta non è così scontata come si potrebbe immaginare perché dipende dal tipo di mantenimento che si percepisce.
L’assegno di mantenimento percepito per i figli non solo non concorre alla formazione del reddito imponibile ma non è neanche tassato (anche se va dichiarato nell’Isee).
Il genitore non collocatario che versa l’assegno di mantenimento, tra l’altro, non può portare la somma in deduzione dal proprio reddito imponibile, anche se può segnalare l’uscita nel modello Isee per abbassarne l’importo.
Si pagano le tasse sull’assegno di mantenimento all’ex coniuge?
Le regole fiscali che si applicano all’assegno di mantenimento ricevuto dall’ex coniuge, invece, sono completamente opposte. L’assegno di mantenimento che si riceve dall’ex coniuge concorre alla formazione di reddito imponibile e proprio per questo non solo deve essere dichiarato, ma viene trattato come un qualsiasi altro reddito e sottoposto a tassazione.
Sull’assegno di mantenimento dell’ex coniuge, quindi, si pagano le tasse. Chi lo versa, invece, ha diritto di fruire delle deduzioni fiscali. Chi riceve l’assegno, quindi, deve indicarlo nella dichiarazione dei redditi alla voce “Altri redditi”.
Quanto è tassato l’assegno di mantenimento?
Si tratta di una domanda la cui risposta varia da contribuente a contribuente. Se ad esempio l’unico reddito che si percepisce è proprio l’assegno di mantenimento e l’importo totale che si ha durante l’anno non supera gli 8.175 euro si resta nella cosiddetta no tax area e, quindi, sulle somme ricevute non si dovranno pagare tasse.
Ma se l’importo dell’assegno di mantenimento annuo è più alto o si somma ad altri redditi che si percepiscono sarà assoggettato alla tassazione ordinaria e, quindi, rientrerà nello scaglione Irpef in base al reddito complessivo che il beneficiario percepisce.
L’assegno di mantenimento, infatti, è equiparato a reddito da lavoro e proprio per questo subisce la stessa tipologia di tassazione.
Quando l’assegno di mantenimento all’ex coniuge non è tassato?
Solo in un caso l’assegno di mantenimento all’ex coniuge non è soggetto a tassazione, ovvero quando non è erogato con pagamenti periodi ma viene corrisposto al beneficiario in una sola soluzione (una tantum). In questo unico caso l’assegno di mantenimento non costituisce reddito imponibile e non è soggetto a tassazione. Non deve neanche essere inserito nella dichiarazione annuale dei redditi.
Chi versa l’assegno di mantenimento può fruire della deduzione fiscale
Se chi riceve l’assegno di mantenimento deve dichiararlo come reddito e pagarci, quindi, le tasse, discorso diverso per chi lo versa. Da sottolineare che ci si riferisce sempre e solo all’assegno di mantenimento versato all’ex coniuge. Se chi lo versa, ad esempio, ha un reddito lordo annuo di 25.000 e paga all’ex coniuge 6.000 euro l’anno, potrà godere di una deduzione dei 6.000 euro di assegno di mantenimento che versa e pagare le tasse solo su 19.000 euro (a cui, poi, aggiungere altre deduzioni e detrazioni spettanti).
Come nel caso della tassazione, se si versa l’assegno non in modalità periodica ma in un’unica soluzione, non si ha diritto alla deduzione dal reddito imponibile.
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