Si pagano le tasse sull’assegno ordinario di invalidità?

Patrizia Del Pidio

5 Marzo 2025 - 15:34

L’assegno ordinario di invalidità è assoggettato all’Irpef? Si deve inserire la prestazione dell’Inps nella dichiarazione dei redditi annuale?

Si pagano le tasse sull’assegno ordinario di invalidità?

Si pagano le tasse sull’assegno ordinario di invalidità? Aoi è uno dei trattamenti erogati dall’Insp alle persone a cui è stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa. Per chi è diversamente abile, infatti, sono previste diverse prestazioni, alcune assistenziali e altre previdenziali a chi è stato riconosciuto invalido o titolare di Legge 104. In molti casi sono previsti benefici che riguardano il lavoro e l’assistenza dei disabili, in altri sono riconosciute prestazioni economiche che dipendono dal grado di invalidità civile certificata.

Su molte di queste prestazioni, come ad esempio la pensione di invalidità civile, l’assegno sociale e l’indennità di accompagnamento, non è prevista imposizione fiscale. Queste misure sono esentasse perché non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef e proprio per questo motivo non vengono tassate. Si tratta di prestazioni assistenziali che, tranne l’indennità di accompagnamento, sono erogate oltre che in base ai requisiti sanitari anche a quelli reddituali.

L’assegno ordinario di invalidità, perché è diverso?

Laddove una misura assistenziale è legata a requisiti reddituali, viene meno qualora il beneficiario superi i limiti imposti al reddito dalla legge. Di solito, quindi, le prestazioni assistenziali non sono compatibili con l’attività lavorativa che porterebbe al superamento di tali limiti. L’assegno ordinario di invalidità, invece, è compatibile con l’attività lavorativa, anche se superando determinati limiti di reddito subisce una riduzione dell’importo.

Ma in cosa consiste la differenza tra l’assegno ordinario di invalidità e le altre prestazioni? Si tratta di un trattamento non assistenziale, ma previdenziale perché legato ai contributi versati non solo per la determinazione del diritto (almeno 3 anni di contributi versati nel quinquennio che precede la domanda), ma anche dell’importo. Proprio perché si tratta di un trattamento previdenziale, l’assegno ordinario di invalidità è soggetto a tassazione ordinaria, proprio come il reddito da lavoro o da pensione.

L’assegno ordinario, infatti, è equiparato a una pensione, a differenza delle altre prestazioni citate per gli invalidi. Non permette l’accesso, ad esempio, alla pensione anticipata, ma si trasforma in pensione di vecchiaia al compimento dell’età prevista per l’accesso (che nel 2025 è di 67 anni).

L’assegno ordinario come una pensione

Proprio come una pensione, l’importo dell’assegno ordinario di invalidità non è uguale per tutti, ma varia in base a quanti e quali contributi sono stati versati. Come una pensione, quindi, l’importo di questa prestazione è calcolato con il sistema misto o contributivo (in base all’anzianità contributiva del lavoratore) sulla base dei contributi maturati dal lavoratore.

L’assegno ordinario, quindi, si comporta come una qualsiasi prestazione previdenziale:

  • se si percepisce solo l’Aoi e si resta al di sotto degli 8.500 euro la prestazione rimane esente da Irpef in quanto le detrazioni spettanti azzerano l’imposta dovuta;
  • se l’importo dell’assegno è superiore alla soglia prevista per la no tax area, gli importi percepiti sono assoggettati all’imposizione ordinaria.

Inoltre, come detto, l’assegno ordinario è parzialmente compatibile con l’attività lavorativa. L’invalido che percepisce l’Aoi e decide di continuare a lavorare sarà soggetto a una doppia Cu: una del datore di lavoro e una dell’Inps. In questo caso c’è l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi per conguagliare gli importi percepiti e versare l’Irpef derivante dal reddito complessivo.

Quando non si pagano le tasse sull’assegno ordinario di invalidità? Se l’importo annuo dell’assegno non supera la no tax area dei dipendenti e pensionati (8.500 euro l’anno) e l’invalido non ha altri redditi, sulla somma che percepisce a titolo di assegno ordinario non verserà l’Irpef (proprio perché il suo reddito complessivo ricade nella no tax area).

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