Assegno ordinario di invalidità 2025, importi, requisiti e nuovi limiti

Simone Micocci

19 Dicembre 2024 - 14:36

Assegno ordinario d’invalidità (Aoi), nuovi limiti: ecco quando scattano i tagli. La guida aggiornata con tutti i requisiti e le regole per fruirne.

Assegno ordinario di invalidità 2025, importi, requisiti e nuovi limiti

Anche l’Assegno ordinario di invalidità - Aoi - ogni inizio anno si rinnova per effetto della rivalutazione, ossia quel meccanismo con cui l’importo dei trattamenti previdenziali e assistenziali viene adeguato al tasso di inflazione.

Non è direttamente l’Assegno ordinario di invalidità - che ricordiamo essere la prestazione economica che spetta per 13 mensilità alle persone con capacità lavorativa ridotta di un terzo (67%) a causa di un’infermità fisica o mentale - a essere oggetto di rivalutazione. Più nel dettaglio, è la pensione minima a esserlo, che tuttavia rappresenta quel parametro di riferimento per calcolare quanto l’Assegno ordinario di invalidità è compatibile con altri redditi senza rischiare un taglio.

In vista dell’arrivo del nuovo anno è quindi necessario aggiornare la guida su cos’è e come funziona l’Assegno ordinario di invalidità, da considerare come una vera e propria pensione. A tal proposito, di seguito trovate i nuovi importi per l’Assegno ordinario di invalidità in vigore nel 2025, nonché tutte le informazioni su regole e requisiti per questa importante misura di sostegno per le persone con invalidità.

Requisiti

Per l’Assegno ordinario di invalidità (Aoi) è necessario soddisfare alcuni requisiti:

  • contribuzione non inferiore ai 5 anni (260 contributi settimanali), 3 anni (156 settimanali) dei quali accreditati nell’ultimo quinquennio;
  • capacità lavorativa ridotta di almeno 2/3 per effetto del proprio handicap psico-fisico. La riduzione deve essere permanente.

Nel calcolo dei 5 anni di contributi richiesti non si contano i periodi facenti riferimento a:

  • congedo parentale;
  • lavoro all’estero non protetti agli effetti delle assicurazioni interessati in base a convenzioni o accordi internazionali;
  • servizio militare eccedente al servizio di leva;
  • periodo di malattia successivo a un anno;
  • periodi d’iscrizione a forme di previdenza obbligatoria differenti da quelle assicurative IVS per le quali si stabilisce altro trattamento obbligatorio di previdenza nel caso in cui non diano luogo a corresponsione della pensione.

Questi periodi, ai fini del calcolo del requisito contributivo, si considerano come neutri.

Anche per il requisito medico legale ci sono delle precisazioni da fare.

Come più volte spiegato dalla Corte di Cassazione, per quantificare la riduzione della capacità lavorativa non si possono utilizzare le tabelle utilizzate per la valutazione dell’invalidità civile poiché servono per valutare una diminuzione generica delle capacità lavorative dell’interessato.

Per l’assegno ordinario di invalidità bisogna procedere piuttosto con un’analisi congiunta dell’attività lavorativa effettuata e delle capacità del lavoratore. Perciò, si tratta di una valutazione soggettiva e non oggettiva. Un aspetto, questo, che chiariremo meglio nel paragrafo successivo.

Quando non è sufficiente il 67% d’invalidità

Come abbiamo appena visto, per il diritto all’assegno ordinario d’invalidità a volte essere invalidi al 67% non è sufficiente. L’invalidità civile al 67%, infatti, prevede la riduzione della capacità lavorativa generale ma non specifica.

Mentre il riconoscimento dell’invalidità civile tiene conto di tabelle che si basano sull’eventuale diminuzione della capacità lavorativa generica, il riconoscimento del diritto all’assegno ordinario di invalidità si basa sulla misurazione della capacità lavorativa riferita alle attitudini specifiche di chi lo richiede.

Più precisamente, la riduzione della capacità lavorativa deve essere valutata in base alla professione svolta, poiché in alcuni casi la patologia invalidante, pur dando diritto a una percentuale d’invalidità, non riduce la capacità lavorativa del richiedente.

Per assurdo, due individui con la stessa menomazione, ma con due mestieri diversi, possono trovarsi nella condizione che a uno venga riconosciuto il diritto ma all’altro no. Questo perché, ad esempio, la mancanza degli arti inferiori è determinante nella capacità lavorativa di un magazziniere o di un operatore ecologico, un muratore, ma non lo è per un impiegato, un grafico o un dattilografo.

Quali lavoratori possono richiederlo?

Il beneficio può essere richiesto dai lavoratori autonomi, parasubordinati e dipendenti. Questi ultimi, però, devono essere impiegati nel settore privato.

L’assegno ordinario di invalidità spetta anche a quei lavoratori che erano invalidi già prima d’iniziare la propria attività. In tal caso bisognerà dimostrare che negli anni c’è stato un aggravamento delle condizioni di salute oppure che siano sopraggiunte delle nuove infermità.

Durata

In prima istanza l’Assegno ordinario di invalidità spetta per 3 anni. Scaduto il triennio, su richiesta dell’interessato si procede con una nuova verifica dei requisiti e nel caso in cui la riduzione della capacità lavorativa persiste allora l’assegno viene riconosciuto per altri 3 anni.

Al terzo riconoscimento consecutivo l’assegno ordinario di invalidità viene confermato automaticamente, quindi senza la necessità che l’interessato presenti la domanda. Ai fini della conferma del contributo, però, bisognerà comunque procedere con i relativi accertamenti medici legali per verificare il persistere dei suddetti requisiti.

Quanto spetta?

L’importo dell’Aoi dipende dall’ammontare dei contributi accreditati nella posizione assicurativa del lavoratore. Valgono infatti le stesse regole previste per il calcolo della pensione.

Nel dettaglio, si applica:

  • calcolo misto: per chi ha un’anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996. In questo caso si divide in calcolo retributivo e contributivo. Il primo si applica per i contributi accreditati entro il 31 dicembre 1995, salvo il caso in cui il lavoratore alla suddetta data abbia maturato 18 anni di contribuzione: in questo caso, il retributivo si applica fino al 31 dicembre 2011. Il contributivo, invece, si applica per la parte residua, a seconda quindi del periodo preso come riferimento dal retributivo;

Qualora l’importo dell’assegno sia inferiore al minimo previsto, allora l’invalido avrà diritto all’integrazione al minimo. Ciò, però, non vale per coloro che possiedono dei redditi propri - imponibili ai fini Irpef - per un importo superiore di 2 volte il valore annuo dell’Assegno sociale (ex pensione sociale) e per coloro che hanno la pensione interamente calcolata con il sistema contributivo.

Quando viene ridotto

L’importo dell’Assegno ordinario di invalidità può essere ridotto a seconda del reddito da lavoro percepito dall’interessato. Nel dettaglio, questo beneficio si riduce nei seguenti casi:

  • del 25% per i redditi compresi tra 31.376,28 euro e 39.220,35 euro (ovvero superiori dalle 4 alle 5 volte il trattamento minimo);
  • del 50% per i redditi superiori a 39.220,35 euro (ovvero superiori di 5 volte il trattamento minimo).

I limiti di reddito suddetti sono aggiornati al 1° gennaio 2025, per effetto dell’ultima rivalutazione.

Ma per chi lavora mentre prende l’Assegno ordinario d’invalidità può essere effettuato un secondo taglio. Nel dettaglio, se nonostante la suddetta decurtazione l’assegno ha un importo superiore a quello del trattamento minimo - nel 2025 pari a 603,39 euro mensili - viene operata una seconda decurtazione che varia in base al reddito (e anche dal fatto che questo provenga da lavoro autonomo o dipendente).

Per i lavoratori autonomi viene trattenuto il 50% della quota eccedente il trattamento minimo, per i lavoratori autonomi, invece, del 30% della quota eccedente.

Per il lavoratore dipendente questa seconda trattenuta viene effettuata a cura del datore di lavoro sulla retribuzione (che a sua volta verserà quanto trattenuto all’Inps).

La trattenuta della quota giornaliera non viene effettuata quando il lavoratore dipendente raggiunge 40 anni di contributi (eccetto il caso di cumulo).

Contributi figurativi

In alcuni casi specifici nel periodo non lavorato in cui si fruisce dell’Assegno ordinario di invalidità possono essere riconosciuti contributi figurativi utili, però, solo al diritto della pensione ma non al calcolo.

I contributi figurativi ai titolari di Assegno ordinario di invalidità spettano solo quando il beneficiario, al momento dell’accesso alla pensione non ha raggiunto i 20 anni di contributi minimi per la prestazione di vecchiaia ed esclusivamente per raggiungere tale requisito.

Assegno ordinario di invalidità e pensione

L’Assegno ordinario di invalidità, proprio in virtù del fatto che è equiparato a una pensione in quanto calcolato sui contributi versati, non permette l’accesso a nessuna forma di pensione anticipata. L’unico modo per andare in pensione con l’anticipo per i titolari, è di attendere la scadenza triennale dell’Aoi, non rinnovarlo e presentare domanda di pensione.

In alternativa, ad esempio qualora l’Aoi sia diventato definitivo, bisognerà aspettare il compimento dei 67 anni, quando l’Assegno ordinario d’invalidità si trasformerà in pensione di vecchiaia.

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