Chi non è mai stato tentato di registrare una conversazione di nascosto con il proprio telefono? Vediamo quando si può fare e quando, invece, scatta un reato che può costare fino a 4 anni di carcere.
Cosa dice la legge riguardo alla registrazione di conversazioni di nascosto? Si possono fare, come e dove?
Quello delle registrazioni è un argomento spinoso, poiché può mettere in pericolo la privacy altrui, soprattutto se avviene in casa o in ufficio. Tuttavia, salvo alcune ipotesi, non è reato.
Scopriamo insieme quali sono le regole per registrare una conversazione di nascosto senza rischiare conseguenze penali e civili.
REGISTRARE UNA CONVERSAZIONE DI NASCOSTO È LEGALE?
Registrare una conversazione di nascosto non è reato: il parere della Cassazione
Chi parla accetta il rischio di essere registrato. Questo è il presupposto che ha spinto la Cassazione (sentenza 24288/2016) a dichiarare l’ammissibilità delle registrazioni all’insaputa dei soggetti interessati.
Questa attività - secondo i giudici della Corte - non compromette la privacy dei presenti e può essere fatta con ogni mezzo idoneo a registrare audio o video.
Tuttavia, come vedremo, la legge fissa dei “paletti” superati i quali può scattare una fattispecie di reato.
Registrare un conversazione per denunciare qualcuno/qualcosa
Uno dei motivi più frequenti che spingono a registrare le conversazioni di nascosto è per scoprire la commissione di fatti illeciti ed ottenere delle prove da mostrare alla Polizia per fare una denuncia. Tramite la registrazione, infatti, si possono provate abusi, violazioni, molestie e altri comportamenti illeciti.
Registrare una conversazione di nascosto per consegnarla alla Polizia è perfettamente lecito e, in base ad essa, le autorità possono stabilire se è opportuno proseguire l’azione penale.
Il materiale audio o video frutto della registrazione può essere utilizzato anche in giudizio senza le limitazioni previste per le intercettazioni.
Quando è reato registrare una conversazione
Registrare una conversazione di nascosto non è sempre lecito, anzi si può incorrere nel reato di Interferenze nella vita privata altrui dell’articolo 615 bis del Codice penale in due ipotesi:
- se la registrazione avviene nei luoghi di privata dimora, abitazione personale o appartenenze di essa;
- se vengono rivelate o diffuse, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini registrare nei luoghi privati.
Il reato è punito a querela della persona offesa con la reclusione da 6 mesi a 4 anni.
Registrare una conversazione con il cellulare (senza autorizzazione)
Si può registrare una conversazione altrui con il cellulare senza un registratore professionale. Questa pratica è lecita anche se la persona o le persone coinvolte non sono informate della registrazione, purché sia presente l’interessato alla conversazione (anche se non interloquisce) e purché non ci si trovi nei luoghi di privata dimora.
Registrazioni o video fatti con il cellulare possono essere utilizzati come prova per denunciare fatti illeciti alla Polizia o in giudizio. Non è vietato nemmeno registrare chiamate o videochiamate senza l’altrui consenso.
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Registrare una riunione di lavoro
Per quanto riguarda le riunioni esiste qualche restrizione in più. La giurisprudenza, infatti, equipara l’ufficio (e tutti i luoghi di lavoro) alla dimora privata e quindi vieta le registrazioni a meno che non ci sia il consenso dei soggetti interessati.
Si può registrare una riunione di lavoro soltanto se avviene fuori dall’azienda, quindi in un luogo aperto al pubblico e se chi registra sia presente.
Registrare una conversazione in casa altrui
La legge non ammette le registrazioni avvenute in casa, in garage, in giardino, in soffitta e ogni altro luogo di privata dimora.
Secondo la sentenza 33499/19 della Cassazione non sono utilizzabili nemmeno le conversazioni registrate in auto.
Le registrazioni private non sono intercettazioni
Non bisogna confondere le registrazioni fatte dal privato cittadino (con il telefono o un registratore) con le intercettazioni ambientali ordinate dall’autorità giudiziaria e messe in atto dalla Polizia.
Queste ultime devono essere autorizzate dal giudice e si possono eseguire soltanto in presenza di seri indizi di colpevolezza e reati gravi, secondo regole e limiti stabiliti all’articolo 266 del Codice di procedura penale.
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