Rinunciare all’eredità prima della morte del de cuius: ecco cosa prevede la legge a riguardo e quali sono le possibilità.
Rinunciare all’eredità prima della morte del de cuius (il soggetto della cui eredità si tratta) apparentemente sembra inutile, ma invece potrebbe avere diversi risvolti utili. In primo luogo, rinunciando all’eredità preventivamente sarebbe possibile mettersi al riparo in modo efficace dai debiti del defunto senza il rischio di compiere un’accettazione tacita oppure oltrepassare i termini per la rinuncia.
In secondo luogo, la rinuncia all’eredità potrebbe essere richiesta con anticipo proprio dal testatore, così da dividere l’eredità in modo diverso da quanto stabilito dalla legge e impedire future impugnazioni del testamento (ad esempio per togliere o diminuire l’eredità agli eredi legittimari). Alla luce di queste due situazioni, rinunciare all’eredità prima della morte appare quindi un’ottima strategia, che purtroppo non è possibile. Ecco cosa prevede la legge.
Si può rinunciare all’eredità prima della morte?
Come premesso, non è possibile nel nostro ordinamento rinunciare all’eredità prima della morte del de cuius. Questo perché l’articolo 458 del Codice civile vieta i patti successori, ovvero tutte quelle disposizioni che riguardano una successione non ancora aperta. Per esempio, non è possibile disporre dell’eredità non ancora ricevuta promettendo di devolverla a un’altra persona, così come non si può rinunciare all’eredità prima della morte dell’interessato.
Nello specifico, la legge distingue tra:
- Patti successori istitutivi, che sono destinati all’apertura della successione, come la nomina di un erede;
- patti successori dispositivi, con cui si dispone di un’eredità non ancora propria, ad esempio stipulando una futura donazione;
- patti successori abdicativi, proprio come la rinuncia all’eredità.
Il divieto previsto dal Codice civile è basato sulla tutela della libertà testamentaria e mira anche ad evitare che la morte di una persona possa essere vista come desiderabile (in vista di un futuro vantaggio economico). In ogni caso, non sono previste sanzioni o multe di alcun genere, semplicemente gli atti contrari a questo divieto sono nulli.
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La nullità della rinuncia all’eredità prima della morte comporta che quell’atto non abbia mai alcun valore, senza la necessità che qualcuno lo impugni, tanto per il chiamato all’eredità quanto per i debitori. Di conseguenza, chi rinuncia all’eredità prima della morte del defunto, e dopo non segue la procedura eredita anche i suoi debiti, senza possibilità di opporsi. Di pari passo, anche chi ha precedentemente firmato una rinuncia può impugnare il testamento alla morte del defunto per ottenere le quote di legittima.
Alternative alla rinuncia ereditaria prima della morte
Per quanto concerne i debiti ereditari, la rinuncia preventiva dell’eredità non sarebbe strettamente necessaria nemmeno se possibile, in quanto i chiamati all’eredità possono semplicemente rifiutare dopo l’apertura della successione. Oltretutto, vi sono 10 anni di tempo per scegliere se accettare o meno e se al trascorrere di questo periodo l’eredità non viene accettata il chiamato perde il diritto di farlo.
Chi, però, è già in possesso di alcuni beni del defunto deve seguire una procedura diversa e rispettare tempistiche molto più stringenti. Nel dettaglio, bisogna effettuare l’inventario dei beni entro 3 mesi dall’apertura della successione e poi effettuare la rinuncia all’eredità entro 40 giorni dall’inventario. Oltre questi termini, in mancanza di rinuncia, il chiamato si considera erede puro e semplice e dunque dovrà rispondere dei debiti ereditari anche con il proprio patrimonio personale.
Valgono comunque le stesse tempistiche anche per quanto riguarda l’accettazione con beneficio d’inventario, che consente di circoscrivere le azioni creditizie riguardo ai debiti del defunto sui beni ereditari. Ciò che preoccupa molti chiamati all’eredità è invece l’accettazione tacita, che avviene senza una dichiarazione espressa dell’erede ma semplicemente per atti inequivocabili, in cui il soggetto si comporta come un erede. Si ricorda che dopo l’accettazione, anche se tacita, non è più possibile rinunciare o richiedere il beneficio d’inventario. È quindi preferibile effettuare la rinuncia al più presto.
Per quanto riguarda la violazione della legittima, invece, non esistono soluzioni a disposizione del testatore, anche perché sarebbero in contrasto con la legge stessa. Non resta che confidare che l’erede accetti le volontà senza impugnare il testamento, anche se comunque non può essere obbligato, a meno che sia possibile escluderlo per una sentenza d’indegnità, riservata a casi estremi. Questo principio, però, vale solo per gli eredi legittimari, mentre tutti gli altri possono essere liberamente esclusi dal testamento.
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