Fondo solidarietà mutui prima casa: dall’Abi una guida puntuale che mira a fornire ai cittadini e alle famiglie in difficoltà tutte le informazioni essenziali riguardo all’operatività della misura.
Come funziona il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, a quali mutui si applica e come accedervi?
Sono questi i principali punti dell’infografica «Sospensione delle rate del mutuo per supportare le famiglie in difficoltà» pubblicata dall’Associazione Bancaria Italiana che fornisce una guida chiara e puntuale sulle informazioni indispensabili
ai cittadini per usufruire del fondo.
Tema centrale del documento è il «Fondo di Solidarietà mutui prima casa» (Fondo Gasparrini), lo strumento che vede le istituzioni pubbliche e le banche italiane collaborare su misure straordinarie che vengono incontro alle esigenze di fasce deboli della popolazione e delle famiglie in particolari condizioni di difficoltà.
Ricordiamo che negli ultimi due anni, al fine di contenere gli effetti dell’emergenza Covid, grazie ad alcuni interventi legislativi sono state rafforzate le misure del Fondo di solidarietà per la sospensione delle rate mutui prima casa, consentendo di ampliarne l’ambito di applicazione e l’estensione dell’operatività fino al 31 dicembre 2022.
Analizziamo in questo articolo i principali contenuti dell’infografica diffusa dall’Associazione Bancaria Italiana.
Sospensione delle rate mutuo: come funziona e chi può accedere
La misura descritta dall’Associazione bancaria italiana consente di richiedere alla banca che ha erogato il mutuo la sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi, allungando il piano di ammortamento per un periodo pari alla durata della sospensione.
La sospensione può essere richiesta al verificarsi, nei tre anni precedenti la domanda, dei seguenti eventi che riguardino il mutuatario:
- morte, riconoscimento di handicap grave o invalidità civile non inferiore all’80%;
- perdita del posto di lavoro (subordinato a tempo determinato o indeterminato, parasubordinato, di rappresentanza commerciale o di agenzia, con attualità dello stato di disoccupazione);
- sospensione dal lavoro per un periodo di almeno 30 giorni;
- riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni.
Si specifica inoltre che, a seguito dell’emergenza da Covid, la richiesta di sospensione può essere presentata senza l’indicazione dell’Isee, l’indicatore della situazione economica equivalente (in deroga al limite previsto di 30.000 euro).
Sospensione delle rate del mutuo: estensione dei beneficiari
A seguito dell’emergenza da Covid, la misura è stata estesa:
- ai lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e ai soggetti di cui all’articolo 2083 del codice civile che dichiarino di aver registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda, un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus;
- alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari a queste erogati, di importo massimo pari al prodotto tra 400.000 euro e il numero dei rispettivi soci, qualora almeno il 10% dei soci assegnatari di immobili residenziali e relative pertinenze si trovi nelle condizioni che consentono l’accesso ai benefici del Fondo verificatesi successivamente al 31 gennaio 2020. In particolare, la sospensione delle rate del mutuo può essere concessa per:
- 6 mesi, qualora gli eventi riguardino un numero di assegnatari compreso tra un valore del 10% e fino al 20% dei soci,
- 12 mesi, qualora gli eventi riguardino un numero di assegnatari compreso tra un valore superiore al 20% e fino al 40% dei soci,
- 18 mesi, qualora gli eventi riguardino un numero di assegnatari superiore al 40% dei soci.
Infine sono stati ammessi tutti i mutui garantiti dal «Fondo di garanzia per la prima casa».
Durata massima della sospensione delle rate mutuo
La sospensione del pagamento delle rate di mutuo può essere richiesta per un massimo di 18 mesi. Nel documento diffuso dall’Abi si specifica che, per i soggetti che hanno subito la sospensione dal lavoro per un periodo di almeno 30 giorni e riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, la sospensione delle rate del mutuo può essere concessa per la durata massima complessiva non superiore a:
- 6 mesi se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 e 150 giorni;
- 12 mesi se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni;
- 18 mesi se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore di 303 giorni.
Inoltre si chiarisce che i 18 mesi di sospensione sono fruibili in non più di due periodi, a eccezione delle ipotesi di sospensione/riduzione dell’orario di lavoro che sono fruibili anche in più periodi.
A quali mutui si applica la misura
La misura si applica ai mutui relativi a immobili adibiti ad abitazione principale non di lusso e che non superano l’importo di 250.000 euro (400.000 euro fino al 31 dicembre 2022).
Sono inclusi i mutui in ammortamento da almeno un anno che non godono di agevolazioni pubbliche o polizze assicurative che coprono le rate sospese per gli eventi previsti dalla misura.
Infine sono ammessi anche i mutui con un ritardo nei pagamenti, purché non superiore a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda, e per i quali non sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto, o non sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato.
Modalità di accesso alla misura
Per fare richiesta di sospensione delle rate, il cittadino in possesso dei requisiti previsti deve compilare il modulo pubblicato sul sito di Consap, gestore del Fondo, diverso per persone fisiche o cooperative edilizie, corredato della documentazione necessaria, da presentare presso la banca che ha concesso il mutuo, con le modalità definite dalla banca stessa. L’Abi specifica che alla misura aderiscono tutte le banche.
Entro il termine di 10 giorni dall’acquisizione della domanda la banca la invia al Gestore. Quest’ultimo, rilascia, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione, il nullaosta alla sospensione del pagamento delle rate di mutuo. Entro i successivi 5 giorni dal ricevimento della risposta del Gestore, comunica al beneficiario la sospensione dell’ammortamento del mutuo.
La sospensione del pagamento delle rate non comporta l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria né sono necessarie garanzie aggiuntive. Gli interessi che maturano durante il periodo di sospensione (il 50% di questi viene sostenuto dal Fondo) si calcolano solo sulla parte capitale residua del mutuo e si aggiungono al totale complessivo da pagare, senza produzione di interessi su altri interessi.
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