Il Ministero dell’Economia e delle Finanze sospende il contraddittorio preventivo sugli atti di accertamento fiscale. Ecco cosa sta succedendo.
Sospeso il contraddittorio preventivo in caso di accertamento fiscale, la notizia arriva dal Ministero dell’economia e delle finanze.
Con il decreto legislativo 219 del 2023 è stato approvato il nuovo Statuto del contribuente che va a modificare/integrare la legge 212 del 2000.
Tra i principi rafforzati vi è il diritto al contraddittorio preventivo scandito in diverse fasi. La norma ha l’obiettivo di ridurre il contenzioso attraverso un dialogo preventivo durante il quale il contribuente può esporre le sue ragioni.
La brutta notizia è che il MEF con un atto di indirizzo del 29 febbraio 2024 ha comunicato la sospensione contraddittorio preventivo, ecco le motivazioni di tale scelta.
Stop al contraddittorio preventivo in caso di accertamenti fiscali, ecco perché
Il contraddittorio preventivo è ora regolato dall’articolo 6-bis dello Statuto del contribuente, introdotto proprio dal citato decreto legislativo 219. Prevede che gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria siano preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo.
Nell’atto di indirizzo si afferma che la nuova normativa prevede un’applicazione generalizzata, ma con esclusione di alcuni atti, in particolare: atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni e per gli atti per i quali vi è il fondato pericolo per la riscossione.
La norma, inoltre, rimanda a un decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze per l’individuazione specifica degli atti per i quali non è previsto il contraddittorio preventivo.
Nelle more dell’adozione di tale provvedimento, il Ministero ha quindi deciso di sospendere l’efficacia dell’articolo 6-bis dello Statuto del contribuente, come modificato dal decreto legislativo 219 del 2023.
A ciò si aggiunge che l’articolo 6-bis può essere considerato a carattere generale, visto che di fatto non modifica la previgente disciplina, in caso contrario sarebbe stato necessario introdurre un’abrogazione delle precedenti norme.
Infine, sottolinea il Mef nell’atto di indirizzo, la disciplina è destinata a essere ulteriormente adattata e specificata in relazione alla partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento, giusta le previsioni del decreto legislativo n. 13 del 2024 che prevede «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale».
Ne consegue che l’entrata in vigore del contraddittorio preventivo è posticipata fino all’emanazione del decreto finalizzato a elencare gli atti esclusi dal contraddittorio preventivo e, in ogni caso, fino alla data del 30 aprile 2024.
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