Su quali redditi si è tenuti a pagare l’Irpef? Alcuni redditi, infatti, sono soggetti a tassazione separata e altri sono esenti da imposta. Vediamo la lista.
Su quali redditi si paga l’Irpef? L’imposta sul reddito delle persone fisiche è quella che siamo chiamati ogni anno a pagare con la dichiarazione dei redditi. Lavoratori dipendenti e pensionati, però, l’anticipano mese per mese con delle detrazioni sullo stipendio lordo direttamente in busta paga (in questo caso la dichiarazione dei redditi serve solo per il conguaglio con eventuali altri redditi).
Appare interessante, proprio perché questa imposta colpisce quasi chiunque abbia un reddito, comprendere su quali entrate si è obbligati a versare l’Irpef e quali, invece, ne rimangono esenti. Ci sono, infatti, determinate tipologie di reddito che non sono assoggettate all’Irpef o perché esenti da tassazione oppure perché assoggettate a tassazione separata. In questa guida vedremo cos’è l’Irpef, come funziona e su quali redditi è dovuta l’imposta.
Cos’è l’Irpef?
Si tratta, come detto, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e sono tenuti al pagamento di questa imposta tutti coloro che generano un reddito e siano residenti in Italia. Anche chi non risiede in Italia, ma genera un reddito nel nostro Paese, è tenuto al pagamento dell’Irpef. Si tratta di una imposta progressiva, personale e diretta.
Progressiva perché le aliquote applicate salgono all’aumentare del reddito. Personale perché si applica solo al reddito individuale prodotto e diretta poiché colpisce il reddito nel momento che viene prodotto.
Le aliquote Irpef 2023 e 2024
Fino al 31 dicembre 2023 si applicano le seguenti aliquote Irpef:
- per redditi fino a 15.000 euro al 23%;
- per redditi da 15.000 a 28.000 euro al 25%;
- per redditi da 28.000 a 50.000 euro al 35%;
- per redditi superiori a 50.000 euro al 43%.
Nel 2024, grazie alla Legge di Bilancio, vengono accorpati il primo e secondo scaglione di reddito sotto un’unica aliquota prevedendo la seguente imposizione:
- per redditi fino a 28.000 euro al 23%;
- per redditi da 28.000 a 50.000 euro al 35%;
- per redditi superiori a 50.000 euro al 43%.
Su quali redditi si paga l’Irpef?
Quello che vogliamo approfondire in questo articolo, però, sono i redditi assoggettati all’Irpef ovvero quelli sui quali è prevista questa tassazione. La regola generale vuole che chiunque produca redditi sia tenuto al pagamento dell’Irpef, ma bisogna sottolineare che alcune tipologie di redditi sono assoggettati ad altro tipo di imposta (quella sostitutiva, per esempio come nel caso dei redditi dei contribuenti in regime forfettario o come nel caso dei redditi da locazione assoggettati a cedolare secca) e altri sono esenti dalla tassazione (come ad esempio la pensione sociale, l’integrazione al trattamento minimo, le pensioni di invalidità e l’indennità di accompagnamento).
I redditi sui quali si applica l’Irpef sono:
- i redditi da lavoro dipendente e assimilati (vi rientra anche il reddito da pensione) prodotti in Italia o all’estero;
- redditi derivanti da arretrati di lavoro dipendente sia in Italia che all’estero;
- redditi da lavoro autonomo, professionale e di impresa al netto dei contributi assistenziali e previdenziali, vi rientrano anche i redditi di:
- coltivatori diretti;
- mezzadri;
- coloni;
- imprenditori agricoli a titolo principale;
- artigiani ed esercenti attività commerciali;
- iscritti alle gestioni previdenziali amministrate dall’Istituto;
- ogni altro reddito da lavoro autonomo prestato in Italia o all’estero, anche occasionale, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali;
- reddito agrario nel caso in cui il titolare del reddito sia intestatario di partita IVA.
- Reddito da pensioni dirette percepite da Stati esteri;
- reddito da pensioni indirette (ai superstiti) percepite da Stati esteri;
- arretrati da pensione estera;
- i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
- le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari e altri addetti alla casa e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d’acconto;
- i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento;
- i compensi dei lavoratori soci di cooperative artigiane (comma 114 della legge di stabilità 2016);
- le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata;
- i compensi e le indennità corrisposte dalle amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l’esercizio di pubbliche funzioni;
- i compensi corrisposti ai giudici tributari, e agli esperti del tribunale di sorveglianza;
- le indennità e gli assegni vitalizi percepiti per l’attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;
- arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti;
- redditi da terreni;
- redditi da immobili diversi dalla casa principale (invi compresi anche i canoni da locazione se non assoggettati a cedolare secca);
- assegni di sostentamento;
- redditi di capitale sia in Italia che all’estero;
- dividendi;
- redditi di partecipazione in società e imprese;
- rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso (anche estere);
- assegni periodici corrisposti dall’altro coniuge )con l’esclusione di quelli percepiti per il mantenimento dei figli) a seguito di separazione legale, annullamento o divorzio nella misura in cui risultano nei provvedimenti dell’autorità giudiziaria;
- prestazioni coordinate e continuative;
- lavoro a progetto.
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