Ieri il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto sul super green pass. Ma cosa si può fare e non fare con il tampone dal 6 dicembre al 15 gennaio? Entriamo nel dettaglio.
Ieri, il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto sul super green pass, che sarà in vigore anche in zona bianca dal 6 dicembre al 15 gennaio. Il certificato verde rafforzato (che si ottiene solo con la vaccinazione o con la guarigione dal Covid-19) permette l’accesso a spettacoli, eventi sportivi, ristorazione al chiuso, feste, discoteche e cerimonie pubbliche.
Attività dunque non consentite ai detentori del green pass «base», ovvero quello che si ottiene anche con l’opzione tampone. Ma possono esserci delle eccezioni. Entriamo nel dettaglio per capire cosa si potrà fare e non fare senza il super green pass dal 6 dicembre al 15 gennaio 2022.
Cosa si può fare senza il super green pass
Il super green pass permette l’accesso a eventi pubblici, come spettacoli, manifestazioni sportive, ristorazione al chiuso, feste, discoteche e cerimonie pubbliche. Ma c’è un’eccezione per chi non è in possesso del certificato rafforzato. Gli accompagnatori di persone non autosufficienti e disabili potranno accedere con il solo green pass base.
Non solo. Chi è in possesso del certificato «semplice» (con l’opzione tampone negativo) potrà accedere agli spogliatoi delle palestre, delle piscine e di altre realtà sportive. Senza bisogno di super green pass.
Per quanto riguarda i ristoranti, dal 6 dicembre al 15 gennaio, chi non è in possesso di pass rafforzato potrà mangiare solo nei tavoli all’aperto.
C’è poi il nodo trasporti. Dal 6 dicembre al 15 gennaio, sarà obbligatorio il green pass base (quindi anche con un tampone negativo effettuato entro le 48 ore se antigenico e nelle 72 ore se molecolare) per metro, bus, treni regionali e a lunga percorrenza.
Per quanto riguarda lo sci, in zona bianca e gialla dovrebbe servire solo il green pass base. Quindi sarà consentito utilizzare gli impianti di risalita anche con un tampone negativo. Mentre in zona arancione sarà obbligatorio il super green pass e in zona rossa gli impianti verranno chiusi per tutti. Ma su questo punto sono attesi chiarimenti.
Con il green pass base si potrà accedere al posto di lavoro, ma non utilizzare la mensa per la quale servirà il pass rafforzato. Il lavoratore sprovvisto di green pass rischia sanzioni che vanno da 600 a 1.500 euro. Prevista anche la sospensione dal lavoro e lo stop a stipendi ed emolumenti. Per il datore di lavoro che non controlla sono previste multe da 400 a mille euro.
Dal 6 dicembre al 15 gennaio, con il green pass base è possibile andare in hotel anche in zona bianca e fino alla zona arancione. All’interno della strutture è obbligatorio il green pass base per accedere al ristorante, piscine, palestre, centri benessere.
Infine le feste di Natale. Dal 6 dicembre al 15 gennaio, è obbligatorio avere il super green pass. Ma un’eccezione riguarda gli accompagnatori di persone non autosufficienti o disabili che non hanno l’obbligo di avere il super green pass.
Cosa non si può fare senza super green pass
Dal 6 dicembre al 15 gennaio, non è consentito l’accesso a spettacoli, manifestazioni sportive, ristorazione al chiuso, feste, discoteche e cerimonie pubbliche, senza il super green pass (che si ottiene con la sola vaccinazione o guarigione da Covid-19). Con l’unica eccezione degli accompagnatori di persone non autosufficienti e disabili.
In caso di passaggio in zona arancione le attività possono essere svolte solo dai detentori di super green pass. Per tutti gli altri scattano le restrizioni. Per quanto riguarda i ristoranti, non è consentito l’accesso nei locali al chiuso.
Lo sci senza super green pass non è permesso in zona arancione. Mentre in zona rossa gli impianti chiudono per tutti. Ma su questi punti è atteso un chiarimento.
Infine, per quanto riguarda il lavoro, senza super green pass non sarà possibile accedere alla mensa aziendale dal 6 dicembre al 15 gennaio.
Il decreto approvato ieri dal Consiglio dei ministri riduce la durata del green pass da 12 a nove mesi. I nove mesi partono dalla data di completamento del ciclo vaccinale primario. In caso di somministrazione della terza dose, decorrono nuovamente da quella data.
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