La cessazione del Superbonus 110% ha delle eccezioni, ecco chi potrà usufruire della detrazione al 110% fino al 31 dicembre 2025.
Ci sono particolari categorie di contribuenti che potranno usufruire del Superbonus 110% fino al 2025, ma di chi si tratta e perché possono ottenere questo beneficio?
Il 31 dicembre 2023 è un’importante data che può essere considerata spartiacque infatti dal 1° gennaio per la maggior parte dei contribuenti che ancora potevano beneficiare del Superbonus 110%, scadono i termini.
Nonostante questo, la normativa prevede dei particolari casi in cui fino al 31 dicembre 2025 è possibile usufruire della detrazione al 110%. Vediamo tutte le scadenze.
Superbonus 110% chi sta per perderlo
Possono usufruire del Superbonus 110% fino al 31 dicembre 2023:
- villette con accesso autonomo e indipendenza funzionale e unifamiliari a condizione che entro il 30 settembre 2022 risultino completati il 30% dei lavori;
- persone fisiche proprietarie o comproprietarie con altre persone fisiche di edifici da 2 a 4 unità immobiliari autonomamente accatastate a condizione che abbiano presentato la CILAS entro il 25/11/2022;
- interventi comportanti la demolizione e ricostruzione dell’intero edificio e istanza di acquisizione del titolo edilizio presentata entro il 31/12/2022, il bonus 110% spetta sulle spese sostenute entro il 31/12/2023;
- IACP se entro il 30/06/2023 erano stati completati lavori pari al 60% delle spese complessive;
- condomini, in due casi:
a) delibera assembleare di esecuzione dei lavori entro il 18/11/2022 e CILAS entro il 31/12/2022;
b) delibera assembleare di esecuzione dei lavori tra il 19/11/2022 e il 24/11/2022 e CILAS entro il 25/11/2022.
Esclusi questi casi, per il 2023 l’agevolazione fiscale del Superbonus può coprire fino al 90% delle spese sostenute.
Per tutti per i lavori eseguiti nel 2024 la percentuale scenderà al 70% per ridursi poi al 65% per gli interventi nel 2025. Naturalmente visti gli orizzonti temporali ampi non è detto che non vi siano modifiche anche legate al corso che prenderanno i lavori per la direttiva Case Green.
Vi sono ancora alcune categorie di soggetti che potranno beneficiare del Superbonus al 110% con un orizzonte temporale molto ampio e cioè fino al 2025. Ecco chi sono.
Superbonus 110% fino al 2025, ecco a chi spetta
Il Superbonus al 110% può essere sfruttato fino al 2025 dagli enti del terzo settore indicati nel decreto Rilancio, articolo 119, comma 9 lettera d-bis.
Questa particolare disposizione è dovuta al fatto che gli Enti del Terzo settore svolgono funzioni di pubblica utilità e di conseguenza godono di un particolare trattamento di favore.
Affinché possano ottenere il Superbonus 110% fino al 2025 gli Enti del Terzo Settore devono rispettare delle condizioni:
- svolgere attività di prestazione servizi socio- sanitari e assistenziali;
- i membri del Consiglio di Amministrazione non devono percepire compensi o indennità di carica;
- immobili devono rientrare nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito.
Per quanto riguarda le categorie catastali si tratta di:
- B/1, collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme);
- B/2, case di cura ed ospedali senza fine di lucro;
- D/4, case di cura ed ospedali con fine di lucro.
Ulteriori condizioni per Superbonus 110% fino al 2025
Ricordiamo che per ottenere l’agevolazione l’eventuale contratto di comodato d’uso deve essere registrato in data anteriore rispetto all’entrata in vigore delle disposizioni e cioè 1° giugno 2021 .
In base all’articolo 2, comma 3 ter, del decreto legge 11 del 2023 il requisito dell’assenza di indennità per gli amministratori è soddisfatto qualora, indipendentemente da quanto previsto nello statuto, sia dimostrato, con qualsiasi mezzo di prova o con dichiarazioni rese ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che i già menzionati membri non hanno percepito compensi o indennità di carica ovvero vi hanno rinunciato o li hanno restituiti.
Possono, infine, beneficiare del Superbonus al 110% fino al 31 dicembre 2025 anche gli edifici ubicati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
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