La circolare dell’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti su chi sarà tenuto a pagare la maxi tassazione sulla plusvalenza da superbonus 110%.
La maxi tassazione sulla vendita degli immobili ristrutturati con il superbonus è stata introdotta dalla Legge di Bilancio ed è in vigore dal 1° gennaio 2024. Ora, però, grazie alla circolare 13/E del 2024 in cui l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti istruzioni applicative sul nuovo regime di plusvalenze.
La maxi tassazione colpisce chi vende la seconda casa ristrutturata con il superbonus prima che siano trascorsi 10 anni dal termine dei lavori. La plusvalenza non si applica nel caso l’immobile sia stato acquisito per donazione o per successione.
Per chi vende la seconda casa ristrutturata nel decennio successivo alla ristrutturazione con il superbonus, si vedrà tassata la plusvalenza (differenza tra importo di vendita e importo di acquisto) al 26%. Oltre alla maxi tassazione della plusvalenza la Legge di Bilancio ha introdotto anche un meccanismo che rende indeducibili i costi di ristrutturazione per i primi 5 anni e al 50% per gli anni successivi.
Con questa misura l’esecutivo vuol colpire chi ha utilizzato gli interventi di ristrutturazione con il superbonus per fare speculazione (ovvero per rendere migliore l’immobile al fine di rivenderlo a un prezzo maggiore). Sono proprio questi i casi in cui il proprietario sarà tassato per ottenere la restituzione di una parte del beneficio che ha ottenuto con il superbonus 110%.
Maxi tassazione, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
La circolare dell’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti sull’applicazione della maxi tassazione, che si applica anche quando il singolo appartamento non è stato oggetto di interventi quando gli stessi sono stati realizzati su parti comuni del condominio.
La circolare chiarisce anche che i 10 anni in cui la tassazione della plusvalenza è applicata si misurano dalla data di fine lavori.
Per quel che riguarda l’indeducibilità totale per i primi 5 anni e al 50% per i successivi, le Entrate chiariscono che questa si applica solo al superbonus al 110%, mentre ne restano esclusi tutti gli interventi incentivati al 90% e al 70%.
Altro chiarimento importante riguarda la fruizione del bonus al 110%: per chi lo ha richiesto in detrazione in dichiarazione dei redditi l’indeducibilità non si applica, essendo prevista solo per chi ha goduto di sconto in fattura e cessione del credito.
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