Il completamento d’orario è un diritto dei supplenti: tuttavia ci sono dei limiti da rispettare, pena la nullità del diritto.
Quali sono i diritti e gli obblighi degli insegnanti supplenti in merito al completamento di orario?
La risposta a questa domanda la troviamo nell’articolo 4 del Regolamento delle supplenze (D.M. n. 131/2007), ma non solo; nelle ultime ore c’è stata infatti un’interessante sentenza della Corte di Cassazione con la quale è stata condannata una precaria colpevole di non aver rispettato gli obblighi sul completamento.
Ma andiamo con ordine; come noto ci sono diversi tipologie di supplenze. Ad esempio ci sono insegnanti ai quali viene assegnata una supplenza conferita su posti interi, altri che invece devono accontentarsi di supplenze con orario ridotto.
Completamento supplenze: gli obblighi dei docenti
Tuttavia a questi docenti viene data la possibilità di aumentare la retribuzione mensile, completando l’orario di lavoro ricoprendo delle altre supplenze con orario ridotto.
L’articolo 4 del Regolamento supplenze, infatti, recita:
“L’aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo.”
Per quanto riguarda la scuola secondaria i docenti possono richiedere il completamento su diverse classi di concorso. Tuttavia ci sono dei limiti ai quali il supplente deve sottostare, ovvero:
- il completamento non può comportare il superamento dell’orario di servizio previsto dal CCNL Scuola. Di conseguenza per i supplenti delle scuole secondaria (medie e superiori) si possono coprire supplenze per un massimo di 18 ore settimanali;
- unitarietà dell’insegnamento;
- criterio della facile raggiungibilità: il supplente può accettare incarichi entro il limite massimo di tre sedi scolastiche e di due comuni.
La sentenza della Corte di Cassazione di questi giorni fa chiarezza su un altro limite, quello della compatibilità di orario; vediamo perché.
Completamento supplenze: cosa fare se l’orario non è compatibile?
Molte volte per i supplenti è quasi impossibile completare l’orario di lezione mettendo insieme più incarichi: questo perché è difficile incastrare perfettamente tutti gli orari.
D’altronde non si può chiedere al Dirigente Scolastico di tener conto di tutte le esigenze dei docenti al momento in cui viene redatto l’orario di servizio. Per questo motivo è discrezionalità del Dirigente Scolastico decidere se accordare o negare il completamento di orario al supplente, così come ribadito dalla Corte di Cassazione in diverse sentenze (compresa quella pubblicata nei giorni scorsi).
La sezione lavoro della Suprema Corte, infatti, ha ribadito che il diritto al completamento dell’orario di cattedra spetta solamente nel caso in cui il docente riesca ad incastrare perfettamente l’orario di servizio della cattedra di completamento con quella di titolarità. Se questa condizione non sussiste il diritto al completamento è da considerarsi nullo.
Completamento supplenze: il rapporto tra scuola pubblica e privata
Un docente che svolge un incarico in una scuola privata può richiedere il completamento accettando una supplenza in una scuola pubblica, sempre rispettando il limite settimanale delle 18 ore.
Lo stesso vale per il docente impiegato nella scuola statale, che può accettare un incarico a orario ridotto in una scuola privata per procedere con il completamento.
A tal proposito però è bene fare una distinzione: mentre il docente impiegato in una scuola pubblica ha diritto a richiedere lo spezzettamento di una cattedra intera offerta da una scuola privata ai fini del completamento, lo stesso non vale per il caso opposto.
Un supplente di una scuola privata quindi non può chiedere il frazionamento di una cattedra intera offerta dalla scuola statale, per la quale il docente risulta totalmente inoccupato (e quindi ha l’obbligo di offrire la cattedra per intero).
© RIPRODUZIONE RISERVATA