Ecco una breve disamina sulla tassazione effettuata nei confronti dei redditi corrisposti a lavoratori autonomi non residenti in Italia.
I redditi che hanno avuto origine nel territorio italiano e derivano da attività di lavoro autonomo, professionale o occasionale, anche se prodotti da soggetti esteri sono soggetti a tassazione da parte dello Stato italiano. Salvo quanto previsto dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, sono quindi ritenuti imponibili ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle persone fisiche (IRPEF).
Qual è la tassazione dei redditi per i lavoratori autonomi esteri? Quando sono soggetti a ritenute?
Ecco elencate le varie casistiche di tassazione per i redditi da lavoro autonomo estero partendo dalla definizione dei soggetti non residenti.
Chi sono i soggetti non residenti
Ai fini delle imposte sui redditi sono considerati soggetti non residenti coloro che non sono iscritti nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d’imposta, cioè per almeno 183 giorni e che non hanno nel territorio dello Stato italiano né il domicilio (sede principale di affari e interessi) né la residenza (dimora abituale).
Se manca anche una sola di queste condizioni i soggetti interessati sono considerati residenti.
I non residenti che hanno prodotto redditi o possiedono beni in Italia sono tenuti a versare le imposte allo Stato italiano, salvo eccezioni previste da eventuali Convenzioni stipulate tra lo Stato italiano e quello di residenza per evitare la cosiddetta “doppia imposizione”, ossia la tassazione sia in Italia che nello Stato di residenza.
La tassazione dei compensi dei lavoratori autonomi esteri
Tornando allo specifico caso dei lavoratori autonomi esteri, cioè quei lavori che derivano dall’esercizio di arti e professioni da parte di soggetti non residenti, la tassazione di tali redditi è differente in base alla natura del committente italiano, distinguendosi nei casi in cui il committente è o non è sostituto d’imposta:
- con committente sostituto d’imposta i compensi dei lavoratori autonomi esteri sono soggetti ad una ritenuta a titolo di imposta definitiva sul reddito con aliquota pari al 30%. Ciò significa che per loro la tassazione dei compensi prodotti in Italia si esaurisce semplicemente tramite questa trattenuta definitiva;
- con il committente che non è sostituto d’imposta il lavoratore autonomo estero deve dichiarare il proprio reddito attraverso il modello UNICO PF e applicare l’intera tassazione vigente in Italia fatto salvo quanto stabilito nelle Convenzioni Internazionali.
La tassazione dei compensi dei lavoratori autonomi esteri con committenti sostituti d’imposta
Nel caso di lavoratori autonomi esteri aventi il committente italiano sostituto d’imposta, per definire la tassazione dei loro compensi svolte nel territorio italiano, bisogna verificare innanzitutto se è stato stipulato o meno tra lo stato di residenza e lo stato italiano una Convenzione sulla tassazione dei redditi esteri al fine di evitare il fenomeno della doppia imposizione fiscale.
Se vi è una Convenzione tra lo Stato di residenza del lavoratore autonomo estero e quello italiano, dove è stato prodotto il reddito, si applica quanto previsto dalla Convenzione, con specifici obblighi informativi del committente italiano in certificazione unica.
Se, invece, non è presente una Convenzione tra i due stati, si rinvia alla tassazione prevista nel TUIR (D.P.R 917/86) e del d.p.r.. 600/1973.
Proprio l’articolo 25 del d.p.r. 600/1973 in materia di Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e altri redditi stabilisce infatti che per i compensi che sono corrisposti a lavoratori autonomi esteri da parte di sostituti d’imposta italiani deve essere operata una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 30%. Il testo specifica ancora che tale ritenuta assolve tutti gli obblighi impositivi sul reddito corrisposto al non residente.
Ricapitolando, una volta corrisposti i compensi al lavoratore autonomo estero dal committente sostituto d’imposta italiano, quest’ultimo deve assolvere i seguenti obblighi:
- effettuare una ritenuta a titolo d’imposta pari al 30%;
- versare la ritenuta entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso tramite modello f24;
- certificare la ritenuta effettuata e il reddito corrisposto tramite Certificazione Unica e modello 770.
Da ricordare infine che il committente sostituto d’imposta italiano è esonerato dal versare la ritenuta d’imposta al 30% per compensi erogati al lavoratore autonomo estero nei seguenti casi:
- nel caso in cui lavoratore autonomo estero effettua la prestazione nei confronti del committente italiano svolgendola interamente all’estero, poichè in questo caso non è soddisfatto il requisito della territorialità previsto dall’art. 23 TUIR la somma non è tassabile in Italia e quindi non soggetta a ritenuta;
- nel caso di compensi corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, in questo caso viene applicata la ritenuta a titolo di acconto e non di imposta del 20%;
- nel caso di compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale di importo inferiore a 25,82 euro che vengono corrisposti da enti pubblici e privati non commerciali.
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