Pronte le regole dell’Agenzia delle Entrate per risparmiare sul teleriscaldamento: la legge di Bilancio 2023 ha previsto l’Iva al 5%. Ecco dove e come fare.
La legge di Bilancio 2023 ha previsto un’agevolazione fiscale per risparmiare sul teleriscaldamento: l’Iva al 5%. L’Agenzia delle Entrate, col provvedimento del 15 febbraio, ha stabilito le regole e istruzioni per sfruttare lo sconto, valido per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.
Dal 1° gennaio 2023 le forniture di servizi di teleriscaldamento addebitate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi del primo trimestre 2023 sono assoggettate a Iva con l’aliquota ridotta al 5%. Qualora le forniture di servizi di teleriscaldamento siano addebitate nelle fatture in base ai consumi stimati, l’Iva al 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati secondo i consumi effettivi riferibili, anche in percentuale, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023, anche se gli stessi consumi effettivi siano addebitati agli utenti in fatture emesse successivamente.
Riscaldamento, pronte le regole per risparmiare: ecco dove e come fare
L’Agenzia delle Entrate ha spiegato nel provvedimento del 15 febbraio che va considerata l’eccezionalità della misura prevista dalla legge di Bilancio, articolo 1 comma 16, e la sua ratio, cioè la necessità di garantire la parità di trattamento rispetto alla somministrazione di gas naturale, si applicano anche ai servizi di teleriscaldamento i chiarimenti contenuti nella risoluzione 47/2022, relativa all’applicazione dell’aliquota Iva del 5% prevista per la somministrazione di gas per usi civili e industriali, agevolazione che l’ultimo legge di Bilancio ha prorogato al primo trimestre 2023.
In questa occasione, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che la temporanea normativa emergenziale puntava alla maggiore riduzione possibile del costo finale del gas per gli utenti. Di conseguenza, l’Iva ridottissima doveva riguardare l’intera fornitura del gas resa all’utente finale e doveva essere contabilizzata nelle fatture relative al periodo di vigenza della norma.
Lo stesso discorso vale anche per l’intera fornitura del servizio di teleriscaldamento resa all’utente finale e contabilizzata nelle fatture emesse per il periodo in cui resterà in vigore la norma temporanea.
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Quali sono i servizi di teleriscaldamento?
I servizi di teleriscaldamento sono quelli definiti dall’articolo 2 comma 2 lettera g) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 che le definisce come:
“qualsiasi infrastruttura di trasporto dell’energia termica da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall’estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l’approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento … di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria.”
Il teleriscaldamento consiste nella distribuzione di acqua calda attraverso una rete che parte dalla centrale di produzione per svilupparsi nel territorio dove viene impiegata per il riscaldamento delle abitazioni.
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