Pronto il codice tributo per l’uso in compensazione del credito d’imposta per l’affitto di imprese turistiche e gestori di piscina: le istruzioni delle Entrate.
Dall’Agenzia delle Entrate arrivano le istruzioni per l’uso in compensazione del credito d’imposta per i canoni di locazione in favore di imprese turistiche e ai gestori di piscine. Il codice tributo è stato istituito con la risoluzione n. 37 dell’11 luglio. Nel documento si trovano anche le indicazioni per la corretta compilazione del modello F24.
Il provvedimento del 30 giugno 2022 dell’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione per attestare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Temporary Framework.
Il 30 giugno è anche la scadenza stabilita dalla Commissione europea: il credito d’imposta andava maturato entro questa data ai fini del suo riconoscimento. In una faq sul sito dell’Agenzia delle Entrate, tuttavia, viene concesso più tempo alle imprese: vengono ammessi al credito anche i canoni di locazione versati oltre il 30 giugno, ma entro il 29 agosto 2022.
Turismo e piscine, pronto il codice tributo per l’uso in compensazione del credito
L’articolo 5 del decreto legge n. 4/2022 ha previsto un credito d’imposta per le imprese turistiche e i gestori di piscine (codice Ateco 93.11.20), in relazione ai canoni di locazione di immobili versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Con la risoluzione n. 37 dell’11 luglio, l’Amministrazione Finanziaria ha istituito il codice tributo per consentire l’uso in compensazione del credito d’imposta riconosciuto. Il credito d’imposta da usare nel modello F24 è il seguente:
- “6978” denominato “Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione, - articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”.
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In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”. Nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, il codice va indicato nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.
Le istruzioni delle Entrate precisano che in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, l’Agenzia verifica che l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all’ammontare massimo fruibile in base all’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, pena lo scarto del modello F24.
I dettagli nella risoluzione n. 37, che lasciamo in allegato.
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