La direttiva Dac7 sulle vendite online genera ancora confusione sui limiti inerenti l’obbligo di comunicazione dei dati dei venditori all’Agenzia delle Entrate. Ecco i chiarimenti sugli obblighi.
I dati sulle vendite online devono essere comunicati anche nel caso in cui la vendita sia gestita da una piattaforma? Questa la domanda a cui fornisce chiarimenti l’Agenzia delle Entrate.
In attuazione della direttiva Dac 7 è stato emanato il decreto legislativo 32 del 2023 che prevede dal 1° gennaio 2024 l’obbligo di comunicazione dei dati dei venditori che utilizzano le piattaforme online per gli scambi. In merito tale comunicazione sono sorti dei dubbi e in particolare è stato proposto interpello all’Agenzia delle Entrate al fine di chiarire cosa si intende per piattaforma e venditore.
Ecco i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle vendite online
Campo di applicazione della direttiva Dac 7 per le vendite online
La direttiva Dac7 impegna gli Stati membri ad adottare le misure necessarie affinché i gestori di piattaforme digitali acquisiscano e comunichino, con modalità standardizzate, alle competenti Amministrazioni fiscali, al fine del successivo scambio di informazioni, una serie di dati concernenti i venditori che si servono della Rete internet. L’obiettivo è ricostruire i ricavi relativi alle vendite online e contrastare l’evasione fiscale.
L’argomento interessa molte più persone di quello che potrebbe sembrare e un esempio aiuta a capire meglio di cosa stiamo parlando.
Il caso classico è rappresentato dalle piattaforme come Vinted che offrono un supporto logistico, il sito, per mettere in vendita i prodotti usati, la trattativa avviene però tra venditore e acquirente.
Vinted, e le altre piattaforme come Wallapop, Ebay, YouTube, devono poi comunicare annualmente all’Agenzia delle Entrate le operazioni e questa deve valutare se l’attività è occasionale o deve essere tassata. Ma cosa succede se non c’è questo contatto? Cosa succede se la piattaforma si occupa della vendita per conto del “proprietario”? C’è obbligo di comunicazione?
Si è già detto che la direttiva Dac 7 è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 32 del 2023 che prevede l’obbligo per i gestori delle piattaforme di:
- effettuare procedure adeguate ai fini di una adeguata verifica per l’identificazione fiscale dei venditori che operano via web
- comunicare all’Agenzia delle Entrate, per lo scambio con le altre Amministrazioni Ue, una serie di informazioni riguardanti i venditori, le attività intermediate per il tramite della piattaforma, i corrispettivi versati ai venditori in relazione a tali attività e i conti finanziari sui quali vengono accreditati i corrispettivi.
Definizione di piattaforma e venditore nelle vendite online
Nell’interpello si chiede se può configurarsi l’obbligo di comunicazione anche nel caso in cui la vendita sia effettuata dai gestori del sito in nome proprio e per conto degli utenti-venditori, con i quali è stipulato un contratto di commissione di vendita; nel caso in oggetto non vi è alcun contatto diretto tra il cliente finale e il precedente proprietario.
L’enigma nasce perché il decreto definisce piattaforma “qualsiasi software accessibile agli utenti, compresi i siti web o parti di essi e le applicazioni, anche mobili, che consente ai venditori di essere collegati con altri utenti allo scopo di svolgere, direttamente o indirettamente, un’attività pertinente per tali utenti”.
Definisce venditore un “utente della piattaforma, sia esso una persona fisica o un’entità, che si è registrato sulla piattaforma durante il periodo oggetto di comunicazione e svolge un’attività pertinente”.
L’Agenzia si sofferma sul concetto di attività pertinente definita come un’“attività svolta al fine di percepire un Corrispettivo, a eccezione di quelle svolte da un venditore che agisce in qualità di dipendente del gestore di piattaforma o di un’entità collegata del gestore di piattaforma”.
Continua, l’Agenzia, che non rileva il fatto che non vi sia alcun contatto tra l’utente venditore e il cliente finale. Di conseguenza anche in caso di vendita indiretta si configura l’obbligo di comunicazione dei dati del venditore
in quanto non viene alterata la riconducibilità dell’operazione tra quelle oggetto di comunicazione.
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