Comunicato ufficiale Inps in materia di esenzione dalla reperibilità per malattia: focus sul codice E e sulle visite mediche di controllo domiciliari.
In data odierna l’INPS ha diramato un comunicato ufficiale per fornire chiarimenti in ordine alla reperibilità per malattia nel caso di visite mediche fiscali di controllo domiciliari.
Il comunicato si è reso necessario per effetto delle notizie diffuse sul web in ordine alle modalità di esonero dalle visite mediche di controllo domiciliare, che hanno causato la richiesta di apposizione - ai rispettivi medici - del codice E nei certificati al fine di ottenere l’esenzione dai controlli.
Ecco il testo del comunicato stampa ufficiale:
“A seguito di notizie diffuse sul web circa le modalità di esonero dalle visite mediche di controllo domiciliari, molti lavoratori stanno chiedendo ai propri medici curanti di apporre il codice E nei certificati al fine di ottenere l’esenzione dal controllo.
INPS precisa, in primo luogo, che le norme non prevedono l’esonero dal controllo, ma solo dalla reperibilità: questo significa che il controllo concordato è sempre possibile, come ben esplicitato nella circolare INPS 7 giugno 2016, n. 95 a cui si rinvia per ogni ulteriore dettaglio.
In secondo luogo, il medico curante certificatore può applicare solo ed esclusivamente le agevolazioni, previste dai vigenti decreti quali uniche situazioni che escludono dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità.
Le previsioni sono:
- nel decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 gennaio 2016, per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%;
- nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2017, n. 206 per i dipendenti pubblici:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della “tabella A” allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella “tabella E” dello stesso decreto;
- stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.
In questa circoscritta casistica, la segnalazione da parte del curante deve essere apposta al momento della redazione del certificato e non può essere aggiunta ex post, proprio perché l’esonero è dalla reperibilità e non dal controllo.
Per quanto riguarda il codice E indicato nel messaggio 13 luglio 2015, n. 4752, invece, si tratta di un codice a esclusivo uso interno riservato ai medici INPS durante la disamina dei certificati pervenuti per esprimere le opportune decisionalità tecnico-professionali, secondo precise disposizioni centralmente impartite in merito alle malattie gravissime.
Si precisa, quindi, che qualsiasi eventuale annotazione nelle note di diagnosi della dizione Codice E non può evidentemente produrre alcun effetto di esonero né dal controllo né dalla reperibilità, rimanendo possibile la predisposizione di visite mediche di controllo domiciliare sia a cura dei datori di lavoro che d’ufficio”
Visite fiscali INPS: le esenzioni non coincidono con la reperibilità
Come approfondito nella nostra guida in materia di visite fiscali, le esenzioni previste dalla normativa vigente sui controlli durante le visite mediche non coincidono con il concetto di reperibilità.
A questo proposito, giova ricordare che le visite fiscali non sono obbligatorie per tutti, dal momento che la normativa prevede che alcuni malati siano esentati da questo tipo di controlli.
Il vincolo di reperibilità decade in presenza dei seguenti motivi:
- Infortuni di lavoro;
- Patologie documentate e identificate le cause di servizio;
- Quadri morbosi inerenti alla circostanza di menomazione attestata;
- Gestazione a rischio.
Dal 22 gennaio 2016 fanno parte dell’elenco delle malattie esenti anche le seguenti patologie:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita, come ad esempio le cure chemioterapiche;
- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta l’invalidità deve aver determinato una riduzione della capacità lavorativa, in misura pari ad almeno il 67%.
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