Con il termine insider trading si fa riferimento all’attività di soggetti che, venuti a conoscenza di particolari informazioni top secret, traggono vantaggio dalla compravendita di titoli (in genere azioni). Gli insider possono venire a conoscenza di tali informazioni privilegiate, dette anche “price sensitive”, poiché dipendenti dell’azienda o in posizioni ad elevata strategicità. Le informazioni non sono di pubblico dominio proprio a causa del loro contenuto in grado di influenzare l’andamento di mercato se pubblicate.
L’insider trading costituisce un reato nell’ordinamento italiano ed europeo disciplinato nel Decreto legislativo n° 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria) e nella successiva legge n° 62 del 2005 che regolamenta le norme varate dall’UE.
La pena per chi svolge insider trading consiste nella reclusione da 3 a 8 anni e multa pecuniaria variabile da 200.000 € a 3.000.000 €.
La Consob è l’organo responsabile del controllo delle attività di abuso di mercato.