200 e 500€ trappola fiscale

Carmela Fiadino

22 Agosto 2017 - 08:00

Questo “segreto” costituisce una integrazione di quello immediatamente precedente e pone l’attenzione sull’uso del contante, in particolare sui versamenti bancari aventi ad oggetto banconote di taglio elevato. Di Carmela Fiadino.

200 e 500€ trappola fiscale

La Dottoressa Carmela Fiadino, commercialista in Pescara, ci spiega quali sono i riferimenti normativi in materia di utilizzo del denaro contante. Viene così smontato un altro buffo segreto dell’escapologo fiscale, in cui si sostiene la tesi secondo la quale il versamento di un certo taglio di banconote possa destare sospetto nelle istituzioni preposte al controllo di legalità. Che malfidato...!

SEGRETO

Questo “segreto” costituisce una integrazione di quello immediatamente precedente e pone l’attenzione sull’uso del contante, in particolare sui versamenti bancari aventi ad oggetto banconote di taglio elevato

COMMENTO

Bisogna innanzitutto rilevare che l’attenzione dedicata al tema dei controlli e delle verifiche sull’uso del contante fatta nel manuale di escapologia evidenzia molta confusione sul tema, probabilmente derivante da una scarsa conoscenza della materia.

È altresì doveroso constatare che la stessa, è costituita da un’articolazione di fonti internazionali (rappresentata da convezioni internazionali, raccomandazioni del GAFI e norme europee) e nazionali (principalmente il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e le relative disposizioni di attuazione emanate dal Ministro dell’economia e delle finanze).

La ratio del complesso sistema di norme, non è sic e simpliciter quello di “controllare chi fa uso del contante” bensì la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Ne consegue, necessariamente, che gli istituti di credito siano solo alcuni dei soggetti obbligati convolti tenuti a porre in essere una serie di operazioni che possono, a determinate condizioni, determinare la segnalazioni dell’operazione posta in essere all’UIF (Unità di Informazione Finanziaria).

Nello specifico, il versamento di banconote da 200 o 500 euro non determina una “segnalazione quasi automatica” alla Guardia di Finanza i cui effetti siano “non ben chiari”.

Tutt’altro! L’operazione comporta per l’istituto di credito l’obbligo di effettuare la cosiddetta “adeguata verifica”, il che, non determina necessariamente alcuna segnalazione. L’art. 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 impone di portare a conoscenza della UIF, mediante l’invio di una segnalazione di operazioni sospette, quelle per le quali gli istituti di credito “sanno, sospettano o hanno ragionevoli motivi per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”.

Il sospetto può essere desunto da caratteristiche, entità, natura delle operazioni, o da qualsiasi altra circostanza conosciuta dai segnalanti in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica o dell’attività svolta dai soggetti cui le operazioni sono riferite.

Il sospetto deve fondarsi su una valutazione compiuta di tutti gli elementi delle operazioni – oggettivi e soggettivi – a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell’ambito dell’attività svolta.

La UIF effettua l’analisi finanziaria delle segnalazioni ricevute (artt. 6, comma 6, lett. b e 47, comma 1, lett. a) potendo, a tali fini acquisire, ulteriori informazioni presso i soggetti obbligati, avvalersi degli archivi ai quali ha accesso, scambiare informazioni con omologhe autorità estere (FIU).

L’analisi finanziaria consiste in una serie di attività sotto il profilo tecnico–finanziario, volte a comprendere, sulla base dell’insieme degli elementi acquisiti, il contesto all’origine della segnalazione, individuare i collegamenti soggettivi e operativi, ricostruire il percorso dei flussi finanziari segnalati come sospetti e identificare le possibili finalità sottostanti.

Al termine dell’analisi finanziaria, la UIF trasmette le segnalazioni, corredate di una relazione tecnica, al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza (NSPV) e alla Direzione Investigativa Antimafia (DIA) per gli eventuali approfondimenti investigativi; comunica all’Autorità Giudiziaria i fatti di possibile rilevanza penale; archivia le segnalazioni che reputa infondate, dandone comunicazione al segnalante mediante un flusso di ritorno (art. 9, comma 9 e 10; art. 47, comma 1, lett. c) e d); art. 48, comma 1).

Ciò detto, è evidente che versare del contante, in 2500 monete da 1€, oppure in 25 banconote da 100€ o in 5 banconote da 500€ equivale alla stessa medesima operazione: il denaro non è altro che il più elementare titolo di credito al portatore.
Il segreto #42 è un non segreto proprio perché, citando l’illustre escapologo “se saremo sufficientemente convincente e avremo una opportuna motivazione per quel versamento e per quel taglio di banconote, il cassiere potrà procedere con l’operazione”.

Quindi il problema non è nella banconota, grande, media o piccola, ma nell’operazione che ha generato lo scambio di quel denaro. Che cosa deve avere da temere l’imprenditore che per la propria prestazione ha ottenuto il pagamento in contanti, anziché in assegno o con bonifico? deve vergognarsi per questo?

Se l’operazione è lecita, è stata eseguita e vi è stato il pagamento del corrispettivo, che problemi può avere l’imprenditore a giustificare il versamento di quella somma?

L’operazione esiste, è lecita, è eseguita, è remunerata, e quella remunerazione ha un limpido iter finale nel deposito sul conto corrente.

C’è da dire, infine, che se l’operazione fosse illecita, o non dichiarata, o non trasparente, o tutto ciò che non rientra nel generale concetto di legalità allora il problema non è il denaro, col suo taglio grande o piccolo, ma l’operazione stessa.

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