ASDI 2015 per lavoratori in disoccupazione con più di 55 anni: beneficiari, calcolo, durata e modalità di assegnazione

Simone Casavecchia

16/07/2015

I lavoratori in disoccupazione con più di 55 anni potranno fruire dell’Asdi, dopo la fruizione della Naspi, se non sono riusciti a trovare un nuovo lavoro: ecco chi sono gli interessati dal sussidio.

ASDI 2015 per lavoratori in disoccupazione con più di 55 anni: beneficiari, calcolo, durata e modalità di assegnazione

Terminata la messa appunto dello schema di regolamento attuativo che dovrebbe rendere operativa la Asdi, il nuovo sussidio di disoccupazione introdotto dalla riforma degli ammortizzatori sociali (art. 16 del D. Lgs. 22/2015), previsto come ulteriore forma di tutela da fruire dopo aver goduto della Naspi.

Il provvedimento è stato perfezionato dal Governo che lo ha inviato alle Regioni per ottenerne l’approvazione finale e introduce numerose novità riguardo ai beneficiari dell’Assegno Sociale di Disoccupazione: l’Asdi, infatti, potrà essere assegnata anche ad alcuni lavoratori con più di 55 anni di età che permangono in stato di disoccupazione anche dopo la fruizione della Naspi, poiché non sono riusciti a trovare un nuovo lavoro e a ricollocarsi.

Beneficiari e esclusi
Potranno usufruire dell’Asdi, dopo la fruizione della Naspi, i lavoratori con più di 55 anni di età con le seguenti caratteristiche:

  • lavoratori che hanno esaurito la Naspi entro il 31 dicembre 2015;
  • lavoratori con figli minori nel nucleo familiare e con un Isee inferiore a 5000 euro;

Si tratta, in altri termini, dei lavoratori che non hanno ancora maturato i requisiti per accedere alla pensione e che, in base all’ISEE, possono essere classificati come soggetti in stato di povertà, dal momento che l’indicatore della loro situazione econonomica è pari o inferiore a 5000 euro.
Rimangono, invece, esclusi dalla possibilità di fruire dell’Asdi, le seguenti categorie di lavoratori:

  • lavoratori parasubordinati;
  • lavoratori autonomi;
  • dipendenti pubblici a tempo indeterminato;
  • lavoratori sono incorsi in un evento di disoccupazione involontaria in un momento antecedente al 1 Maggio 2015;

Modalità di assegnazione e calcolo del sussidio
Tali lavoratori percepiranno anche l’Asdi, dopo aver usufruito della Naspi: si tratta di un sussidio economico ulteriore, rispetto all’assicurazione sociale per l’impiego, che ammonta a circa 500 euro e che ha una durata massima di 6 mesi.
L’assegno viene erogato ogni mese, a decorrere dal giorno successivo a quello del termine per la fruizione della Naspi.
Per quanto riguarda l’assegno dell’Asdi, l’importo viene calcolato in relazione alla Naspi, fruita precedentemente ed è pari al 75% dell’ultimo assegno ottenuto per la Naspi stessa e, comunque, non può essere superiore all’ammontare dell’assegno sociale (ossia a 448,52 euro).
Tale importo viene aumentato nelle seguenti modalità:

  • maggiorazione di 89,7 euro (un quinto dell’assegno sociale) per il primo figlio a carico;
  • maggiorazione di 116,6 euro per due figli a carico;
  • maggiorazione di 140,8 euro per tre figli a carico;
  • maggiorazionedi 163,3 euro per quattro o più figli a carico;

Condizioni e modalità di assegnazione
Come avviene anche nel caso della Naspi, l’Asdi può essere ottenuta solo se il lavoratore disoccupato beneficiario aderisce a un progetto personalizzato di ricollocazione che viene redatto insieme ai funzionari dei Centri per l’Impiego. Il documento prevede precisi obblighi ai quali il lavoratore disoccupato deve adempiere, in termini di ricerca attiva di lavoro, partecipazione a a corsi di formazione professionale e accettazione di adeguate proposte di lavoro.
Se il lavoratore non rispetta tali obblighi potrebbe perdere l’Asdi mentre, nel caso in cui trovi un nuovo lavoro potrà continuare a fruire dell’Asdi solo in alcuni, specifici, casi.
L’Asdi viene finanziata da uno specifico fondo che prevede importi predeterminati sia per quest’anno che per il 2016; proprio per questo, la gestione dell’ammortizzatore viene svolta dall’INPS stessa che assegna l’ASDI in base all’ordine cronologico con cui sono state presentate le domande; se le risorse si riveleranno insufficienti, le domande pervenute per ultime non verranno prese in considerazione.

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