Agevolazioni prima casa: l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che è possibile usufruire del bonus anche per l’acquisto di un nuovo immobile che deve essere accorpato ad altri già posseduti. Ecco tutte le novità.
Agevolazioni prima casa: con la risoluzione n.154/E pubblicata il 19 dicembre l’Agenzia delle Entrata ha chiarito che il bonus prima casa può essere utilizzato anche per l’acquisto di un nuovo immobile che deve essere accorpato ad altri due preposseduti.
Dopo aver chiarito in quali casi è possibile usufruire del bonus prima casa l’Agenzia spiega in quali di questi non è prevista la concessione delle agevolazioni ed in particolare chiarisce quali sono le categorie di immobili che non possono usufruire del bonus.
Vediamo quindi qui di seguito quale quesito è stato posto all’Agenzia e quale risposta quest’ultima ha fornito all’istante.
Agevolazioni prima casa: si possono richiedere anche per l’accorpamento di più immobili?
L’istante chiede all’Agenzia delle Entrate un chiarimento per quanto riguarda le agevolazioni sulla prima casa.
L’interpellante fa presente di essere l’unica proprietaria di due immobili che sono siti nello stesso immobile a Torino, uno ubicato al secondo piano acquistato usufruendo del bonus sulla prima casa e l’altro ubicato al terzo piano acquistato senza usufruire delle agevolazioni fiscali.
L’istante è interessata ora a comprare, sempre nello stesso immobile, una terza abitazione che si trova al terzo piano e che è adiacente agli altri due appartamenti già posseduti.
Quest’ultima vorrebbe dunque procedere all’unificazione delle tre abitazioni in un’unica unità immobiliare, sottolineando però che l’abitazione che risulterà dall’accorpamento dei tre immobili, non rientrerà nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 per le quali non è previsto il bonus prima casa.
L’interpellante vuole dunque sapere dall’Agenzia se in sede di acquisto del nuovo immobile possa richiedere nuovamente le agevolazioni fiscali per la prima casa.
Vediamo dunque qui di seguito cosa risponde l’Agenzia delle Entrate a questo quesito.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
Dopo aver esaminato la questione e dopo aver specificato per quali categorie di immobili non è previsto il bonus prima casa e quali condizioni sono necessarie per richiedere le agevolazioni, l’Agenzia delle Entrate spiega che il bonus prima casa deve essere riconosciuto anche nel caso di acquisto di un nuovo immobile da accorpare agli altri due già posseduti.
L’Agenzia infatti è arrivata gradualmente all’estensione dell’agevolazione prima casa, ammettendola con riguardo all’acquisto di un nuovo immobile da accorpare a un’altra abitazione a condizione che l’abitazione, dopo la riunione, non risulti appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 come previsto dalla circolare n.38/E del 12 agosto 2005.
Per ulteriori informazioni i lettori possono consultare la risoluzione n.158/E dell’Agenzia delle Entrate in materia di bonus prima casa allegata qui di seguito.
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