Il Dottor Cesare Basilico ci spiega il corretto trattamento fiscale delle spese sostenute dalle aziende per alberghi, ristoranti e trasferte.
Deducibilità e detraibilità IVA delle spese per alberghi, ristoranti e trasferte. Cesare Basilico, commercialista a Vasto, ci spiega il corretto trattamento fiscale delle spese sostenute per le trasferte aziendale. Si tratta di un altro significativo passaggio del manuale “Non è tutto oro quello che luccica”, scritto da un gruppo di commercialisti al fine di fare corretta informazione in materia fiscale.
SEGRETO
In questo segreto viene affrontato un tema classico: i costi di trasferta. L’escapologo suggerisce di adottare, seppur con coscienza, la nota spese per ogni tipologia di spostamento dell’imprenditore disinibito (…o amministratore, confondendo le due figure), cercando di farla rientrare, tramite l’ausilio delle ormai note pezze d’appoggio, nella sfera imprenditoriale
COMMENTO
L’incipit al “segreto” è contradditorio. Il tema trattato viene infatti definito un classico, pertanto si presuppone che segreto non possa essere. La fattispecie dei rimborsi spese di trasferta, oltre ad essere chiaramente esposta dal T.U.I.R., è stata oggetto di numerosi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate ed è sicuramente diventata consuetudine per le società.
L’escapologo nell’elaborato si è evidentemente concesso delle licenze “poetiche”, assimilando la figura dell’imprenditore a quella di amministratore.
Condannando l’operato di “imprenditori smaliziati, in grado di inserire nella loro contabilità importi elevatissimi di note spese, pari anche a 10 volte il compenso di amministratore”, evidenzia da subito una certa confusione. Parliamo di rimborsi spese ad imprenditori individuali o ad amministratori?
Con un esempio ha cercato di spiegarsi meglio, ahimè peggiorando: “..come se l’imprenditore avesse preso un compenso di 3.000€/mese e speso 30.000€ per le trasferte”.
Permettetemi di precisare che i rimborsi spese relativi alle trasferte dell’imprenditore individuale semplicemente non sono contemplati dalla normativa e sono difficilmente immaginabili. Tutti i costi relativi alle trasferte dell’imprenditore individuale, sono deducibili secondo quanto disposto dal T.U.IR. per le diverse fattispecie di costi (automezzi, vitto ed alloggio, etc.). Inoltre il compenso dell’imprenditore individuale a norma dell’art. 60 del citato testo unico, più che indeducibile non è neppure astrattamente configurabile (remunerare sé stessi risulta difficile da immaginare).
Tralasciando l’evidente confusione (basterebbe questo per confutare la presunta preparazione dell’autore) tra la figura dell’imprenditore individuale e dell’amministratore di società, affrontiamo il differente caso dei rimborsi spese relativi a quest’ultimo.
L’art 95 del T.U.I.R. al comma 3 ammette in deduzione le note spese per trasferta dell’amministratore, analiticamente documentate, per vitto e alloggio (con limiti diversi se la trasferta è all’interno del territorio comunale, nazionale od estero) e per le spese di viaggio (differenziando l’utilizzo dell’auto privata dell’amministratore da altri mezzi di trasporto quali aerei, treni, taxi, etc.). Vi sono anche altri metodi di redazione delle note spese (forfettario o misto) deducibili per l’impresa, ma con deducibilità limitata nell’importo per l’amministratore.
È necessario precisare che per essere deducibili i rimborsi spesa devono essere riferibili a trasferte inerenti all’attività d’impresa, di competenza dell’esercizio, certe nell’esistenza e determinabili nell’ammontare.
Il principio generale di inerenza è requisito basilare per la determinazione del reddito d’impresa, vi deve essere pertanto un legame tra il costo sostenuto e l’attività svolta. Anche la Giurisprudenza di Legittimità ha precisato che “inerente è tutto ciò che sul piano dei costi e delle spese appartiene alla sfera dell’impresa, in quanto sostenuto nell’intento di fornire a quest’ultima un’utilità, anche in modo indiretto. Al contrario non è invece inerente all’impresa “ (e quindi indeducibile) “tutto ciò che si può ricondurre alla sfera personale o familiare dell’imprenditore, ovvero socio o terzo”.
È quindi pacifico sostenere che la “costante comportamentale tra gli imprenditori disinibiti, la maggior parte dei quali utilizza la nota spese per le trasferte giustificando ogni spostamento come uno spostamento per motivi di lavoro” costituisce semplicemente un illecito. Si dovrà quindi aver cura di documentare non solo le trasferte, ma anche la loro utilità specifica per l’azienda (visite a clienti, fornitori, fiere …), cosa che è astrattamente possibile in imprese che operano su un territorio abbastanza esteso, ma risulta di difficile attuazione per, ad esempio, un bar, un negozio al dettaglio, o comunque per imprese con una clientela prevalentemente locale e/o che non necessitano di spostamenti frequenti o a lungo raggio. Da considerare anche che sull’argomento i verificatori fiscali sono particolarmente attenti, dato l’abuso che molti imprenditori disinibiti fanno dello strumento nonostante gli inviti alla cautela provenienti magari proprio dal commercialista (evidentemente non ancora “illuminato” dalle teorie della moderna escapologia fiscale).
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