Ammortizzatori sociali: CIG, NASpI e DIS-COLL, nuovi importi dal 1° gennaio 2022

Simone Micocci

17/02/2022

L’INPS ha comunicato l’aggiornamento degli importi per gli ammortizzatori sociali. Aumentano NASpI, DIS-COLL e cassa integrazione.

Ammortizzatori sociali: CIG, NASpI e DIS-COLL, nuovi importi dal 1° gennaio 2022

Sono stati aggiornati gli importi degli ammortizzatori sociali alla luce della rivalutazione - con tasso dell’1,9% - che dal 1° gennaio 2022 ha riguardato pensioni, trattamenti assistenziali e altre misure, come ad esempio la cassa integrazione, la NASpI e la DIS-COLL.

Mancavano solo gli ammortizzatori sociali all’appello, e puntualmente è arrivata la circolare INPS - la n° 26/2022 - a comunicare i nuovi importi che si applicano dal 1° gennaio 2022, aggiornati alla luce del rialzo dei prezzi al consumo (per le famiglie di operai e impiegati) registrato dall’ISTAT nell’ultimo anno.

Un rialzo che di fatto porta anche a una revisione dei criteri di calcolo delle suddette indennità: ricordiamo, ad esempio, che nel calcolare l’importo della NASpI si tiene conto di un massimale variabile ogni anno. Lo stesso è previsto per altre misure, come ad esempio per la cassa integrazione.

Ricordando che con la Legge di Bilancio 2022 è stata attuata una riforma degli ammortizzatori sociali,con novità ad esempio per NASpI e DIS-COLL, vediamo quali sono i nuovi importi di riferimento per queste misure guardando a quanto indicato dalla circolare INPS 26/2022 (che trovate in allegato).

Indennità di disoccupazione NASpI

Tra le indennità che beneficiano di un aggiornamento troviamo la NASpI, la cosiddetta disoccupazione indennizzata. Come noto ai più, la regola prevede che la NASpI è pari al 75% della retribuzione di riferimento fino a una certa soglia, e al 25% per la restante. Da questo calcolo, però, non può risultare un importo superiore al massimale annuo.

Nel dettaglio, dal 1° gennaio 2022 gli importi e le soglie di riferimento sono le seguenti:

  • 75% dell’importo fino alla soglia dei 1.250,87€;
  • 25% della retribuzione che supera la suddetta soglia;
  • da questo calcolo, però, non può comunque risultare una NASpI d’importo superiore a 1.360,77€ (massimale 2022).

Le altre indennità di disoccupazione

Gli stessi importi e massimali della NASpI valgono anche per la DIS-COLL, con la novità che quest’anno la durata della prestazione è stata estesa: può spettare, infatti, fino a un massimo di 12 mesi.

E ancora, stessi identici valori anche per l’indennità di disoccupazione per i collaboratori iscritti presso la Gestione Separata dell’INPS, come pure per l’ALAS, ossia la nuova disoccupazione per lavoratori autonomi dello spettacolo.

Per quanto riguarda l’ISCRO - che sta per indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa - spettante alle Partite IVA iscritte alla Gestione Separata, l’importo dell’indennità va da un minimo di 254,75€ a un massimo di 815,20€ al mese. Aggiornato anche il requisito economico che ne dà diritto: questa spetta a patto che il reddito dichiarato nell’anno precedente a quello in cui si fa domanda dell’ISCRO non risulti superiore agli 8.299,76€. Nel dettaglio, alla luce di quanto riferito sopra per minimali e massimali, l’importo di tale indennità - erogata per sei mensilità - sarà pari al 25% della metà del reddito annuo dichiarato.

Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola, invece, gli importi per il 2022 sono gli stessi dello scorso anno, quindi 1.199,72€ (per ciò che riguarda il massimale più alto) e a 998,18€.

Infine, l’assegno per i lavoratori impegnati nelle attività socialmente utili diventa pari a 607,25€.

Cassa integrazione

Novità anche per la cassa integrazione guadagni che comprende CIGO, CIGS e CISOA. Nel dettaglio, viene stabilito che in presenza di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dal 1° gennaio 2022 - nel rispetto della causali previste dalla legge - si ha diritto a un’integrazione del reddito pari all’80% dell’ultimo stipendio, purché entro l’importo massimo di 1.222,51€ che tuttavia scende a 1.151,12€ se si considera la trattenuta del 5,84% prevista dall’articolo 26 della legge 41/198.

Gli stessi importi sono previsti per l’AIS, il nuovo assegno di integrazione salariale corrisposto dal FIS.

Circolare INPS 26/2022
Clicca qui per scaricare la circolare in oggetto con tutte le informazioni sugli importi degli ammortizzatori sociali aggiornati al 1° gennaio 2022.

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