Sia l’assegno per il nucleo familiare che gli assegni familiari sono dei contributi per il sostegno del reddito delle famiglie, ma bisogna fare molta attenzione a non confonderli. Ecco perché.
Qual è la differenza tra assegni familiari e l’assegno per il nucleo familiare?
Gli assegni familiari che l’assegno per il nucleo familiare sono due contributi per il sostegno delle famiglie dei lavoratori che lo stato riconosce in maniera inversamente proporzionale al reddito.
Tuttavia non si devono confondere gli assegni familiari con l’assegno per il nucleo familiare - cosa che spesso avviene per la somiglianza nominale dei due contributi - perché si tratta di due contributi simili ma diversi.
La differenza sostanziale sta nel fatto che mentre gli assegni familiari vengono erogati direttamente dall’INPS, ma solamente per alcune categorie di lavoratori, gli ANF - Assegni per il nucleo familiare - spettano al datore di lavoro che li deve corrispondere ai propri dipendenti. Solo nel caso dei pensionati gli ANF sono di competenza dell’INPS.
A seconda del proprio lavoro, quindi, si ha diritto all’uno o all’altro contributo; di seguito faremo chiarezza in maniera dettagliata sulle differenze tra gli assegni familiari e l’assegno per il nucleo familiare, indicando caso per caso quali sono i beneficiari.
Assegno per il nucleo familiare
L’assegno per il nucleo familiare (acronimo ANF), istituito dalla legge n.153 del 1988 è una prestazione INPS volta ad aiutare le famiglie dei lavoratori dipendenti o dei percettori di pensione e concesso a condizione che il reddito complessivo della famiglia non superi le fasce reddituali stabilite ogni anno dal Governo.
Ne hanno diritto:
- i lavoratori dipendenti in attività;
- i disoccupati indennizzati;
- i lavoratori cassintegrati;
- i lavoratori in mobilità e impiegati in lavori socialmente utili;
- i lavoratori assenti per malattia o maternità;
- i lavoratori richiamati alle armi;
- i lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali;
- i lavoratori dell’industria o marittimi in congedo matrimoniale;
- le persone assistite per tubercolosi;
- i pensionati ex lavoratori dipendenti;
- i caratisti imbarcati sulla nave da loro stessi armata, agli armatori e ai proprietari armatori;
- i soci di cooperative.
Ricordiamo che per reddito del nucleo familiare si intende la somma del reddito del dipendente e di tutte le persone che fanno parte della famiglia e infatti l’assegno viene concesso solo nel caso in cui il denaro derivante da lavoro dipendente, pensione o da altre prestazioni ammonti ad almeno il 70% dell’intero reddito familiare.
Coloro che volessero richiedere l’assegno dovranno presentare domanda (utilizzando il modulo ANF/DIP messo a disposizione dall’INPS): - al proprio datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolga un’attività lavorativa dipendente. Il datore di lavoro provvederà poi al pagamento dell’assegno per conto dell’INPS.
- all’INPS, nel caso in cui egli sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore iscritto alla gestione separata. In questo secondo caso sarà direttamente l’ente previdenziale ad erogare l’assegno.
Gli importi dell’assegno per il nucleo familiare sono stati aggiornati dall’INPS recentemente e resteranno in vigore fino al 30 giugno del 2018.
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Assegni familiari
Gli assegni familiari sono un contributo previdenziale per il coniuge o per i figli a carico che non svolgono alcuna attività lavorativa retribuita. Si differenziano dagli assegni al nucleo familiare ed infatti sono rivolti ad alcune categorie di lavoratori rimaste escluse dalla norma ANF.
Essi, seguendo le indicazioni dell’INPS spettano:
- ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
- ai piccoli coltivatori diretti;
- ai titolari delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri).
I familiari per i quali è possibile richiedere il contributo sono:
- il coniuge, anche se separato, purché sia a carico ( a tal proposito potrebbe interessarti-“Quando un familiare è a carico?”);
- i figli e gli equiparati: età inferiore ai 18 anni. Questo limite è aumentato a 21 anni per gli apprendisti o studenti di scuola media inferiore, a 26 anni per gli universitari. Non c’è limite di età invece per gli inabili al lavoro.
- i fratelli, le sorelle, i nipoti, i conviventi (valgono gli stessi limiti di età previsti per i figli);
- gli ascendenti (genitori, nonni, ecc..) ed equiparati, (a condizione che il richiedente sia un piccolo coltivatore diretto.)
- i familiari di cittadini stranieri residenti in Paesi con i quali esista una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia.
Coloro che volessero usufruire degli assegni familiari dovranno presentare domanda all’INPS utilizzando uno dei tre canali qui elencati:
- WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN attraverso il portale dell’Istituto - servizio di “Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito”;
- Contact Center - attraverso il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico
- Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Per quanto riguarda gli importi: i coltivatori diretti potranno beneficiare di 8,18 euro mensili per ogni familiare a carico, mentre ai pensionati spettano 10,21 euro al mese per ciascun congiunto. 1,21 euro mensili spettano ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.
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