Non basta il 67% di invalidità per vedersi riconoscere l’assegno ordinario, i requisiti sanitari richiesti sono altri.
L’assegno ordinario di invalidità viene riconosciuto al lavoratore che ha versato almeno 5 anni di contributi (di cui almeno 3 anni nel quinquennio che precede la presentazione della domanda) e che sia in possesso di una riduzione della capacità lavorativa superiore a due terzi. Ma questo non significa che basta il 67% di invalidità civile per potervi accedere.
Rispondiamo ad una lettrice di Money.it che ci scrive:
“Buongiorno, sono una lavoratrice del settore privato con invalidità del 67%. Ho presentato domanda per assegno ordinario di invalidità ma è stata respinta con la motivazione che non sono in possesso dei requisiti sanitari richiesti. Perché non mi riconoscono l’assegno?”.
Assegno ordinario e requisito sanitario
Come chiarito dall’INPS nella circolare 262 del 3 dicembre 1984, il requisito sanitario necessario per avere diritto all’assegno ordinario di invalidità è dettato dalla capacità lavorativa nelle mansioni confacenti le sue attitudini.
Con l’assegno ordinario, quindi, c’è una nuova definizione dell’invalidità che va a sostituire il concetto di guadagno con quello di capacità lavorativa: il giudizio espresso dalla commissione in tal senso, quindi, non è riferito solo alla capacità lavorativa intesa in modo generale ma vista nello specifico e riferita esclusivamente con l’occupazione svolta dal lavoratore che presenta domanda.
La riduzione della capacità lavorativa, quindi, deve essere valutata in base a diversi fattori soggettivi, quali età, sesso, esperienza professionale, ad esempio. La commissione, quindi va a valutare non solo l’invalidità civile ma le attitudini del richiedente che devono essere desunte sulla base del lavoro che svolge o di quello precedentemente svolto per cercare di capire quali sono i lavori che, eventualmente, l’invalido può espletare.
Molto probabilmente, nel suo caso, pur avendo un’invalidità civile del 67% questa non comporta una riduzione della sua capacità lavorativa (riferita al lavoro che effettivamente svolge) superiore a due terzi e proprio per questo motivo la commissione medica non le ha riconosciuto il diritto all’assegno ordinario di invalidità.
Non tutte le patologie invalidanti, infatti, impattano allo stesso modo sulle diverse attività lavorative: ad esempio, mentre una zoppia può essere altamente invalidante per un muratore, un magazziniere, un fattorino, allo stesso tempo non riduce la capacità lavorativa di un impiegato, un cassiere o un insegnante.
«Se hai dubbi e domande contattaci all’indirizzo email chiediloamoney@money.it»
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Argomenti