L’assegno ordinario di invalidità non è per sempre. La misura può essere, infatti, non rinnovata o addirittura revocata.
L’assegno ordinario viene riconosciuto, a domanda, ai lavoratori cui è stata certificata una perdita della capacità lavorativa superiore a due terzi. Una volta riconosciuto, l’assegno ordinario di invalidità può essere soggetto a revisione e revoca. Vediamo in quali casi si rischia di perdere l’AOI.
Rispondiamo alla domanda di un lettore di Money.it che ci scrive:
“Buonasera, sono titolare di assegno ordinario di invalidità da 5 anni. Leggendo in rete ho visto che l’INPS può chiamarti a visita anche prima della scadenza dei 3 anni e che se ti trova migliorato l’assegno può essere revocato anche prima della scadenza. E’ vero? E se non mi presento alla visita? Come funziona?”.
Assegno ordinario di invalidità, la revoca
L’INPS può predisporre una visita di revisione per i titolari di assegno ordinario di invalidità in qualsiasi momento e non necessariamente alla scadenza triennale della misura. Se al momento dell’accertamento i requisiti sanitari necessari sono venuti meno l’istituto predispone la revoca del trattamento. L’effetto della revoca, in ogni caso, ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è effettuato l’accertamento.
Il riacquisto della capacità lavorativa da parte del titolare di assegno ordinario di invalidità, quindi, comporta la revoca del beneficio. Ma la revoca dell’assegno non viene effettuata solo quando all’accertamento risultino venuti meno i requisiti sanitari.
La revoca dell’AOI viene predisposta d’ufficio anche qualora il titolare non si sottopone all’accertamento di revisione senza avere un giustificato motivo. Non è, quindi, una mossa saggia non presentarsi alla visita di revisione nel caso si tema che le migliorate condizioni di salute determinino una revoca dell’assegno mensile.
In questo caso, infatti, il pagamento dell’assegno mensile viene sospeso dal primo giorno del mese successivo a quello del mancato accertamento e fino al primo giorno del mese successivo di quello in cui l’accertamento viene, poi, effettuato. Se dall’accertamento, poi, emerge che il titolare ha riacquistato la capacita lavorativa, l’assegno viene revocato dalla data di sospensione.
A chiedere l’accertamento di revisione, però, può essere anche il titolare stesso dell’assegno ordinario, qualora pensi che il suo stato di salute sia peggiorato.
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