Le prestazioni riservate agli invalidi non sempre sono cumulabili. Vediamo cosa accade nel caso di assegno ordinario di invalidità e maggiorazione contributiva.
Assegno ordinario di invalidità e maggiorazione contributiva riconosciuta agli invalidi sono due benefici con intenti differenti e proprio per questo motivo cumulabili tra loro. Cerchiamo di capire come funzionano e cosa permettono al disabile rispondendo alla domanda di un lettore di Money.it che ci scrive:
“Salve, sono titolare di assegno ordinario invalidità AOI, invalido civile al 90%, con riduzione capacità lavorativa superiore ai 2/3; nel 2.024 maturerò 42 anni e 10 mesi di lavoro ed andrò in pensione anticipata ordinaria, L’AOI è compatibile/cumulabile o dovrò rinunciarvi? Ed in quanto beneficiario come invalido civile dei 2 mesi si contribuzione figurativa per anno d’invalidità, potrò chiedere all’INPS di andare prima in pensione anticipata ordinaria? Ultima domanda: esiste una pensione e/o assegno d’invalidità cumulabile con la pensione anticipata ordinaria? Grazie mille per l’attenzione.”.
Assegno ordinario e maggiorazione
L’assegno ordinario di invalidità viene riconosciuto al lavoratore cui è certificata una riduzione della capacità lavorativa superiore a due terzi mentre la maggiorazione contributiva riconosce all’invalido invalidità superiore al 74% due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di lavoro effettivamente prestato con i requisiti sanitari richiesti.
Le due misure, quindi, sono cumulabili a patto che ad usufruirne sia un invalido con percentuale di almeno il 75%. Ma è bene sottolineare che la maggiorazione contributiva, che dovrebbe permettere di anticipare l’accesso alla pensione, è perfettamente inutile per il titolare di assegno ordinario di invalidità poiché quest’ultimo non può in nessun caso accedere all’anticipo pensionistico.
L’assegno ordinario di invalidità, infatti, al compimento dei 67 anni si trasforma in pensione di vecchiaia ma preclude l’accesso alla pensione anticipata. Unico modo per poter anticipare il pensionamento è quello di attendere la scadenza triennale dell’assegno, non rinnovarlo e presentare, invece, domanda di pensione anticipata.
Quindi, non solo l’assegno ordinario non può essere cumulato con la pensione anticipata a livello economico, ma è incompatibile con essa anche a livello normativo.
Per rispondere alla sua domanda, quindi, la maggiorazione contributiva le permetterebbe di anticipare il pensionamento anticipato rispetto alla data del 2024, ma la possibilità di accesso è vincolata alla scadenza del suo assegno ordinario. E, per completezza di informazione, le dico anche che se l’assegno ordinario è definitivo (al terzo rinnovo l’AOI non richiede più rinnovo triennale) per accedere alla pensione dovrà attendere il compimento dei 67 anni poiché non si può scegliere di rinunciare alla sua fruizione.
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