Non sempre è facile comprendere la differenza tra assegno ordinario di invalidità ed invalidità civile. Cerchiamo di capire.
Molto spesso i nostri lettori fanno confusione tra assegno ordinario di invalidità e pensione di invalidità civile. In un precedente articolo, infatti, abbiamo trattato l’integrazione al trattamento minimo per l’assegno ordinario. In questo cercheremo di rispondere ai dubbi di un lettore di Money.it che ci scrive:
“Ho letto il vostro articolo sul reddito minimo di invalidità che deve essere corrisposto in presenza di determinati redditi. A me, però, danno solo 287 euro ogni mese anche se non ho altri redditi. Ho invalidità all’80% e non lavoro ormai da tanti anni. Perché non portano la mia pensione di invalidità a 515 euro?”.
Pensione e assegno ordinaria di invalidità
Per rispondere alla sua domanda è necessario cercare di capire le differenze che ci sono tra assegno ordinario di invalidità e pensione di invalidità civile.
L’articolo che lei cita parlava dell’integrazione al trattamento minimo dell’assegno ordinario di invalidità, una misura previdenziale. L’assegno ordinario di invalidità, infatti, viene riconosciuto al lavoratore che ha un residuo di capacità lavorativa inferiore a un terzo e che ha versato almeno 5 anni di contributi di cui almeno 3 versati nel quinquennio precedente.
L’importo dell’assegno ordinario è calcolato sui contributi versati e, pertanto, come una pensione normale la misura è integrabile al minimo. Questo significa che in presenza di determinati redditi del beneficiario, l’importo della misura se è molto basso viene integrato, come contributo di sostegno, a 515 euro al mese, ovvero al trattamento minimo INPS.
La pensione di invalidità civile, invece, è un trattamento assistenziale che viene riconosciuto agli invalidi parziali (287 euro circa mensili) e totali (massimo 651 euro mensili per redditi nel limite della legge) non è integrabile al minimo poichè non dipende dai contributi versati dal lavoratore.
Proprio per questo motivo la sua pensione di invalidità, essendo un trattamento assistenziale, non può essere aumentata a 515 euro mensili poiché si tratta di una misura che non è integrabile al trattamento minimo.
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