Quali redditi si considerano ai fini dell’assegno sociale? Sì per richiedente e coniuge dello stesso, no per gli altri componenti del nucleo familiare.
Ai fini del riconoscimento dell’assegno sociale è molto importante guardare ai redditi percepiti. L’assegno sociale, infatti, è una prestazione di tipo assistenziale riconosciuta a coloro che si trovano in una situazione economica di difficoltà. Per questo motivo, nel valutare se il richiedente ne possiede i requisiti, l’Inps effettua una valutazione di tutti i redditi percepiti così da verificare se questo rientra nella soglia prevista per il godimento della prestazione.
A tal proposito, la domanda che chi deve farne richiesta si fa riguarda quali sono i redditi che “pesano” sull’assegno sociale, ossia se si considerano solamente quelli del richiedente oppure anche quelli degli altri componenti del nucleo familiare.
Il coniuge, ma non solo; pensiamo a chi convive con il figlio. È a questi che si rivolge questo articolo, con il quale faremo chiarezza su quali sono i componenti del nucleo familiare per i quali si considerano i redditi nell’ambito della valutazione del diritto all’assegno sociale.
Assegno sociale 2021: quali sono i limiti di reddito
Partiamo con il ricordare qual è il limite di reddito previsto ai fini del diritto dell’assegno sociale per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.
Per coloro che vivono da soli, i quali dunque non hanno dubbi su quali sono i redditi indicati ai fini della domanda, il limite di reddito per avere diritto alla prestazione è di 5.983,64 euro annui. Per avere diritto all’intero importo dell’assegno sociale, che per il 2021 è pari a 460,28 euro per 13 mensilità, è necessario però avere un reddito pari a zero.
Per chi ha redditi, l’importo si calcola sottraendo dall’importo annuo riconosciuto (dunque 5.983,64 euro) il reddito annuo percepito, e dividendo tutto per 13 mensilità. Pensiamo, dunque, alla persona sola con reddito pari a 1.200€. Questa avrà diritto a un assegno sociale di 4.783,64€ annui, ossia a 367,97€ mensili.
Assegno sociale 2021 per chi è coniugato
Per chi nel nucleo familiare ha anche il coniuge, i limiti di reddito sono differenti. Ai fini del riconoscimento dell’assegno sociale, infatti, si prendono in considerazione anche i redditi del coniuge, eccetto il caso in cui sia sopraggiunta separazione o divorzio.
Qualora il richiedente fosse coniugato, per avere diritto all’assegno sociale questo dovrebbe avere un reddito non superiore a 11.967,28 euro; l’importo intero, tuttavia, spetta solo in caso di redditi inferiori a 5.983,64 euro annui. Per il calcolo dell’importo parziale della prestazione, quindi, si sottrae il reddito coniugale dalla soglia degli 11.967,28 euro suddetti e il risultato si divide per tredici mensilità.
Esempio: Tizio e Caia hanno un reddito coniugale di 8.000 euro. L’importo annuo dell’assegno sociale è quindi pari a 3,967,28 euro, 305,17 euro mensili.
Assegno sociale 2021: si considerano i redditi degli altri componenti del nucleo?
Ebbene no; eccetto i redditi percepiti dal coniuge non vengono presi in considerazione gli altri componenti del nucleo familiare. Chi non è sposato/a e vive, ad esempio, con il figlio o con il fratello/sorella, dunque, non deve temere che i redditi percepiti possano sommarsi comportando il superamento della soglia massima.
Assegno sociale 2021: quali redditi si considerano?
Appurato che ai fini del riconoscimento dell’assegno sociale si considerano solamente i redditi del richiedente ed eventualmente del coniuge, escludendo quelli riferiti agli altri componenti del nucleo familiare, ricordiamo quali sono questi redditi.
Come spiegato dall’Inps, per l’attribuzione si considerano i seguenti redditi del coniuge e del richiedente:
- redditi assoggettabili all’ IRPEF , al netto dell’imposizione fiscale e contributiva;
- redditi esenti da imposta;
- redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private);
- i redditi soggetti a imposta sostitutiva come interessi postali e bancari, interessi dei CCT e di ogni altro titolo di stato, interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e Società per Azioni, ecc.;
- i redditi di terreni e fabbricati;
- le pensioni di guerra;
- le rendite vitalizie erogate dall’INAIL;
- le pensioni dirette erogate da Stati esteri;
- le pensioni e gli assegni erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi;
- gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.
Non si considerano, invece:
- i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi;
- il reddito della casa di abitazione;
- le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
- le indennità di accompagnamento per invalidi civili, ciechi civili e le indennità di comunicazione per i sordi;
- l’assegno vitalizio erogato agli ex combattenti della guerra 1915-1918.
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