L’assegno unico per i figli 2021 temporaneo può essere richiesto in caso di figli a carico. La domanda è possibile in gravidanza? Ecco la differenza con la misura che entrerà a regime dal 2022.
Assegno unico figli 2021: è possibile fare domanda anche in gravidanza? Dal 1° luglio c’è la possibilità di fare richiesta per ottenere l’assegno unico per i figli 2021 attraverso la procedura telematica attivata dall’INPS che in merito ha pubblicato in due diverse occasioni un messaggio e una circolare.
L’assegno unico per i figli è temporaneo, riservato ad autonomi e disoccupati e a tutti coloro che non prendono gli ANF. I lavoratori che tuttavia hanno accesso all’assegno al nucleo familiare prenderanno fino al 31 dicembre 2021 l’aumento sull’importo.
L’assegno unico per i figli 2021 temporaneo mostra delle chiare differenze rispetto ai parametri stabiliti dalla legge delega n.46 del 1° aprile per la misura che entrerà a regime nel 2022.
Per l’assegno unico per i figli strutturale che entrerà i vigore, a seguito dei decreti attuativi, per tutti dal prossimo anno è previsto che la domanda possa essere fatta dal settimo mese di gravidanza e fino a 21 anni del figlio. Cosa cambia nel 2021?
Assegno unico figli 2021: domanda dal settimo mese di gravidanza è possibile?
Per l’assegno unico figli 2021 la domanda non può essere presentata dal settimo mese di gravidanza come dovrebbe accadere dal prossimo anno. Il motivo?
Partiamo dal più banale: il decreto-legge n. 79 del 2021 che ha introdotto l’assegno unico temporaneo parla di figli a carico senza far riferimento alla gravidanza della madre.
I requisiti dell’assegno temporaneo, come abbiamo anticipato, rispetto a quello che sarà l’assegno unico 2022 sono differenti: si parla infatti di figli a carico fino a 18 anni.
Al momento della domanda per l’assegno unico per i figli 2021, inoltre, sull’applicazione online dell’INPS la prima cosa da fare è inserire, oltre ai dati del richiedente, anche il codice fiscale del figlio che viene registrato alla nascita.
Dal prossimo anno tuttavia, come la legge-delega stabilisce e come i decreti attuativi dovranno definire poi nel dettaglio, l’assegno unico per i figli potrà essere richiesto dal settimo mese di gravidanza della madre andando a sostituire lo strumento altre misure di sostegno alla natalità e alla genitorialità attualmente in vigore.
Assegno unico figli 2021: quale domanda in gravidanza?
Premesso che l’assegno unico per i figli 2021 può essere richiesto solo per figli a carico e fermo restando che in ogni caso la domanda può essere inoltrata comunque entro il 31 dicembre 2021, è possibile richiedere il bonus mamma domani.
L’assegno unico per i figli dal prossimo anno dovrà andare a sostituire delle misure attualmente in vigore: dagli ANF alle detrazioni per i figli a carico, al bonus bebè fino al bonus mamma domani.
Il bonus mamma domani è di 800 euro una tantum e può essere richiesto al compimento del settimo mese di gravidanza (inizio dell’ottavo mese di gravidanza) o alla nascita, adozione o affidamento preadottivo.
Le donne in gravidanza quindi dall’inizio dell’ottavo mese possono ancora richiedere per il 2021 il premio nascita di 800 euro essendo compatibile con l’assegno unico temporaneo.
Come tra le altre cose chiarisce INPS nella circolare n.93 del 3 giugno l’assegno unico per i figli temporaneo è compatibile “in attesa dell’attuazione della legge n. 46 del 2021, con le misure di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della medesima legge, a eccezione dell’assegno al nucleo familiare di cui al decreto-legge n. 69 del 1988.”
Pertanto le misure compatibili con l’assegno temporaneo 2021 sono:
- assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all’articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 il cosiddetto bonus terzo figlio;
- il bonus bebè;
- premio alla nascita, di cui all’articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 vale a dire il bonus mamma domani da richiedere in gravidanza;
- fondo di sostegno alla natalità previsto dall’articolo 1, commi 348 e 349, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- detrazioni fiscali previste dall’articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del TUIR;
- assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al D.P.R. n. 797 del 1995.
Specifica pertanto INPS nella circolare:
“Resta esclusa la compatibilità con l’assegno al nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 1988, nei casi di importi ANF mensili superiori a zero (cfr. la circ. n. 92/2021).”
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