Assegno unico genitori non conviventi: tutto quello che serve sapere

Simone Micocci

23 Novembre 2021 - 13:47

L’assegno unico universale per i figli a quali genitori viene pagato? Cosa succede nel caso di genitori non conviventi, separati o divorziati? Facciamo chiarezza.

Assegno unico genitori non conviventi: tutto quello che serve sapere

Come funziona l’assegno unico 2022 per quelle coppie di genitori non sposati, non conviventi, separati o divorziati? Il testo del decreto attuativo approvato la scorsa settimana dal Consiglio dei Ministri fa chiarezza a riguardo, spiegando a quale genitore viene pagato l’assegno unico, su quale ISEE e cosa succede nel caso di separazione o divorzio.

Informazioni utili anche per quelle coppie comunque legate da un vincolo affettivo, ma con due residenze differenti e quindi inserite in due diversi nuclei familiari.

Vista la complessità della situazione andremo ad analizzare ogni singola situazione, non prima però di aver chiarito cosa prevede la normativa sull’assegno universale e unico per i figli.

Assegno unico per i figli: quale ISEE si guarda

Come noto, per presentare la domanda dell’assegno unico e universale bisognerà avere un ISEE in corso di validità. Senza ISEE verrà riconosciuto l’importo minimo, pari a 50,00€ per figlio.

Ebbene, chi presenta domanda del beneficio deve essere il genitore presente nel nucleo familiare del figlio (o dei figli, per le famiglie più numerose). L’importo del beneficio, infatti, verrà calcolato proprio in base all’ISEE del nucleo familiare di cui i figli fanno parte.

A tal proposito, ricordiamo che il nucleo familiare ai fini ISEE è così formato:

  • componenti presenti nello stato di famiglia, quindi con lo stesso indirizzo di residenza;
  • eventuali componenti residenti altrove ma comunque a carico di una persona presente nello stato di famiglia;
  • bisogna poi tenere in considerazione che la coppia sposata fa parte del medesimo nucleo familiare ai fini ISEE anche in caso di due diverse residenze.

Detto questo, è ovvio che nel caso della coppia non sposata e non convivente il nucleo familiare è quello formato dal genitore e dai figli che convivono sotto lo stesso tetto. L’altro genitore, invece, farà nucleo a sé (ed eventualmente con gli altri componenti con cui convive).

In questo caso, però, la normativa sull’ISEE richiede che il genitore non convivente venga comunque aggregato al nucleo familiare del minore eccetto quando:

  1. Risulta sposato con una persona diversa dall’altro genitore. Attenzione, è il genitore non convivente ad aver contratto un nuovo matrimonio, non l’altro.
  2. Risulta avere figli con una persona diversa dall’altro genitore (vale quanto detto in precedenza);
  3. È obbligato, con provvedimento dell’autorità giudiziaria, al versamento di assegni periodici diretti al mantenimento dei figli.
  4. È stato escluso dalla potestà sui figli o è stato allontanato dalla residenza familiare.
  5. È stato accertato estraneo in termini di rapporti affettivi ed economici, in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Questo vale sia qualora tra la coppia di genitori ci sia ancora un vincolo affettivo che nel caso contrario. Eccetto i casi in cui sussista una delle seguenti condizioni, quindi, nell’ISEE andranno comunque considerati redditi e patrimoni dell’altro genitore, anche se non convivente.

Per le coppie separate o divorziate, invece, nella maggior parte dei casi non dovrebbero esserci problemi, in quanto comunque la sentenza del giudice solitamente prevede anche il pagamento dell’assegno di mantenimento ai figli da parte del genitore non convivente. Sussiste dunque la causa di esclusione del punto 3, quindi l’altro genitore non andrà indicato nel nucleo familiare originario.

Assegno unico figli: a quale genitore spetta?

Nel testo del decreto attuativo sull’assegno unico universale si legge che questo spetta - “nell’interesse del figlio” - in parti uguali a chi esercita la “responsabilità genitoriale”.

Responsabilità genitoriale che ricordiamo non viene meno neppure in caso di divorzio o separazione. Questa, infatti, si perde solo quando è il giudice a stabilirlo espressamente, ossia qualora il genitore sia colpevole per aver violato o trascurato i doveri alla stessa inerenti, oppure di aver abusato dei relativi poteri oppure di aver causato un grave pregiudizio per i figli a causa del suo comportamento.

A eccezione di ciò, quindi, l’assegno unico spetta a entrambi i genitori, anche quando questi non sono conviventi, oppure se risultano separati o divorziati. Nel caso di affidamento esclusivo, invece, l’assegno spetta al genitore affidatario, ma solo in mancanza di accordo.

Ma attenzione: per averne diritto entrambi è necessario che tutti e due i genitori ne presentano domanda. Di fatto, l’INPS eroga l’assegno unico al genitore che ne fa richiesta, mentre l’altro ne avrà diritto solo quando anch’esso ne farà espressa richiesta. In tal caso la quota di assegno unico, calcolata in base all’ISEE in cui si trovano i minori, spetta in egual misura a entrambi i genitori.

Esempio: Tizia vive con i figli Caio e Sempronio, e il loro ISEE è inferiore a 15.000,00€. Per entrambi i figli avrà diritto a un assegno unico di 175,00€, quindi 350,00€ complessivi.

Qualora anche Terzo, altro genitore, dovesse fare domanda dell’assegno unico, Tizia ne riceverà solamente 175,00€ mentre l’altra parte sarà dunque riconosciuta all’altro genitore.

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