Associazione mafiosa: cos’è, disciplina e cosa si rischia

Isabella Policarpio

23 Ottobre 2019 - 09:55

Cosa si intende esattamente per associazione mafiosa? La Cassazione ne parla spesso, ma in pochi sanno quali sono i presupposti dell’associazione di tipo mafioso e cosa si rischia. Qui tutta la disciplina.

Associazione mafiosa: cos’è, disciplina e cosa si rischia

L’associazione mafiosa è tra i reati più gravi previsti dal nostro ordinamento penale. La norma venne introdotta nel 1992 per combattere i reati di mafia poiché si rivelò insufficiente la disciplina dell’associazione a delinquere, delitto simile ma da cui si differenzia sotto alcuni aspetti che andremo a chiarire.

I reati connessi alla criminalità organizzata soggiacciono a pene molto severe: carcere da 12 a 18 anni e pena aumentata se il fatto è commesso con armi o è finanziata da profitti illeciti.

Vediamo in questo articolo la disciplina dell’associazione mafiosa nella sua interezza e in cosa si differenzia dal reato di associazione a delinquere.

Cos’è l’associazione di tipo mafioso: disciplina del reato 416 bis

Prima di addentrarci nella spiegazione di questo delitto è necessario partire dal dettato normativo. L’articolo 416 bis del Codice penale recita che:

“L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.”

Caratteristica fondamentale di questo delitto è che i colpevoli sfruttano il grande potere intimidatorio della criminalità organizzata e dell’omertà che ne deriva tra la popolazione. Si commette associazione di tipo mafioso quando i delitti sono mirati a controllare o gestire illecitamente attività economiche, influenzare o truccare le procedure di appalto, concessioni e altri servizi pubblici e influenzare o impedire il libero esercizio di voto.

Quale pena per il reato di associazione mafiosa?

La pena prevista per i reati di criminalità organizzata è la reclusione in carcere da un minimo di 12 anni ad un massimo di 18 anni, salvo l’applicazione delle aggravanti (che vedremo in seguito).

Oltre alla detenzione, il giudice commina anche la pena accessoria della confisca dei beniche costituiscono profitti o proventi dai reati mafiosi. Questi beni diventano di proprietà dello Stato che in genere li riutilizza per fini sociali, creare associazioni o cooperativi per aiutare le vittime di mafia.

Associazione di tipo mafioso, serve il dolo specifico: che vuol dire?

Elemento imprescindibile dell’associazione di tipo mafioso è il dolo specifico, l’ipotesi più grave di dolo. Significa che il giudice deve valutare che il o i colpevoli siano non solo consapevoli di commettere un reato e di arrecare un danno ingiusto ma che sappiano che l’associazione di cui fanno parte si avvale del metodo mafioso, quindi intimidatorio.

Quando si considera associazione di stampo mafioso?

Vi sono diverse modalità per commettere uno dei delitti previsti dall’articolo 416 bis: i criminali possono partecipare direttamente al compimento dei reati, promuoverli, dirigerli e organizzarli.

La partecipazione è considerata criminosa indipendentemente dal ruolo assunto.

È possibile il tentativo?

No, non esiste il tentativo di associazione di tipo mafioso, come non esiste per l’associazione a delinquere. Occorre che almeno una piccola parte delle attività necessarie a commettere i reati di mafia sia stata messa in atto.

Ci sono delle aggravanti?

L’articolo 416 prevede anche delle circostanze aggravanti in cui il giudice è legittimato ad aumentare la pena edittale, ovvero dai 12 a 18 anni. La pena è aumentata quando:

  • gli associati si avvalgono di armi;
  • il numero degli associati è superiore a 10;

  • la condotta è mirata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, della prostituzione e traffico di organi e esseri umani.

Associazione a delinquere e associazione di stampo mafioso: le differenze

Come abbiamo anticipato nell’introduzione, l’associazione di stampo mafioso nasce come una specificazione e differenziazione rispetto a quella a delinquere. Quest’ultima fattispecie è disciplinata dall’articolo 416 del Codice penale:

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.”

L’associazione di stampo mafioso, dunque, prevede delle pene più gravi e si differenzia sotto tre aspetti:

  • il metodo mafioso, vale a dire la forza del vincolo associativo e la condizione di omertà delle vittime;
  • le finalità previste dall’articolo 416 bis: commettere delitti, acquisire in modo diretto o indiretto il controllo o la gestione di attività economiche, appalti e servizi pubblici, realizzare profitti ingiusti, impedire il libero esercizio del voto alle elezioni;
  • il dolo specifico, non basta la volontà di delinquere ma occorre che i colpevoli siano consapevoli e coscienti di contribuire con la loro condotta a rinforzare il potere della mafia.

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