In attesa della piena operatività dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’Inps aggiorna le istruzioni operative sull’attività di vigilanza e sul procedimento ispettivo degli ispettori INPS.
Sta per diventare operativo l’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Per questo motivo l’Inps ha emesso la circolare n.76/2016 con l’obiettivo di garantire maggiore tutela dei lavoratori attraverso l’aggiornamento delle istruzioni operative per gli ispettori fornendo i criteri in base ai quali va organizzata l’attività di vigilanza.
Vediamo allora alcuni degli aspetti più rilevanti indicati nella circolare che fornisce le nuove istruzioni che regolano l’attività degli ispettori Inps.
Che cos’è l’accesso ispettivo?
Le ispezioni sul lavoro consistono in sopralluoghi effettuati nei corrispondenti luoghi di lavoro secondo i modi e i tempi consentiti dalla legge ai sensi del vigente art. 13, comma 1, D. Lgs. n. 124/2004, così come riformulato dall’articolo 33 della L. n. 183/2010.
Ai fini dell’esercizio del potere di ispezione, gli ispettori possono accedere ai locali delle aziende e a qualsiasi altro luogo di lavoro (negozi, esercizi pubblici, studi professionali) nei quali viene svolta un’attività lavorativa assoggettabile alle norme di legge sull’assicurazione sociale.
Come avviene l’accesso ispettivo?
L’inps chiarisce che, all’atto dell’accesso, il personale ispettivo ha l’obbligo di qualificarsi nei confronti sia del datore di lavoro che del personale presente sul luogo di lavoro.
L’ispettore dovrà esibire il tesserino di riconoscimento rilasciato dall’Istituto per l’esercizio delle specifiche funzioni ispettive, in mancanza del quale l’accesso non potrà aver luogo: il datore di lavoro potrà quindi opporsi all’accesso ispettivo.
Il datore di lavoro o un suo rappresentante dovrà essere informato dello svolgimento della verifica e della facoltà di farsi assistere nel corso dell’accertamento da un professionista abilitato ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 12/1979, nonché di rilasciare dichiarazioni.
Verbalizzazione ispettiva
La legge poi prevede l’obbligo della verbalizzazione sia nella fase iniziale che conclusiva dell’accertamento.
Per questo, l’Ispettore, dopo aver effettuato tutte le verifiche nel corso del primo accesso, deve predisporre e rilasciare, ai sensi del citato art. 13, comma 1, apposito verbale di primo accesso al datore di lavoro o a chi ne fa le veci.
Tale verbale deve contenere l’identificazione puntuale e specifica di tutti i lavoratori con l’acquisizione delle loro dichiarazioni, che verranno rilasciate senza la presenza del datore di lavoro o di altra persona che lo rappresenti.
L’inps ricorda che i verbali fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza dell’ispettore.
La veridicità delle dichiarazioni rese dai lavoratori invece andrà necessariamente riscontrata con elementi oggettivi risultanti dalla documentazione esaminata o comunque da altre dichiarazioni rese da lavoratori o da terzi.
La notifica del verbale ispettivo
Con i verbali quindi si procede alla constatazione e alla notificazione di tutti gli illeciti riscontrati dagli organi di vigilanza. L’Inps ricorda che la notifica del verbale è essenziale per assicurare la certezza delle situazioni giuridiche accertate nel medesimo provvedimento.
Per il suo perfezionamento occorre considerare:
- modalità di notifica: procedere alla notifica a mani del destinatario del verbale, metodo che garantisce la certezza e la determinatezza dell’adempimento. Se non è possibile, si procedere con la notifica per posta;
- termini di notifica: il termine di 90 giorni decorre dal momento in cui si è concluso l’accertamento;
- perfezionamento della notifica: per il soggetto notificante, nei casi di notifica a mezzo posta, dalla data di spedizione della raccomandata; per il soggetto destinatario invece la notifica si avrà per perfezionata dalla data di ricezione della raccomandata contenente la contestazione degli illeciti.
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