Auto personale o auto aziendale

Francesco Oliva

7 Luglio 2017 - 08:00

Auto personale o auto aziendale?

Auto personale o auto aziendale

Sesto capitolo del manuale “Non è tutto oro quello che luccica” - Critica ragionata ai segreti dell’escapologia fiscale dedicato alle regole da seguire in caso di scelta tra auto aziendale o auto personale.

SEGRETO:

In questo segreto viene spiegato come “gli imprenditori che non hanno alcun vantaggio specifico legato ai mezzi di trasporto (tassisti, agenti di commercio, trasportatori, etc.)” possano ottimizzare il risparmio fiscale derivante da una “corretta” gestione delle auto utilizzate per lavoro.
Dalle interviste agli “imprenditori disinibiti” (totalmente anonime) emergono due correnti di pensiero e due conseguenti modalità per la deduzione del costo delle auto:

  • Intestazione alla persona fisica (dipendente, collaboratore o amministratore/dirigente di società) e relativa presentazione di una nota spese mensile per l’ottenimento del rimborso chilometrico secondo le tabelle Aci;
  • Intestazione all’impresa/società e messa a disposizione dell’amministratore/dirigente, dipendente o collaboratore. I costi sono deducibili al 20%; l’IVA è detraibile al 40%. La percentuale di deducibilità si alza al 70% nel caso di auto concesse in uso ai dipendenti.

Dall’analisi numerica che viene presentata nell’esempio si lascia intendere come la prima modalità operativa sia nettamente da preferire alla seconda.

Tuttavia, gli “imprenditori disinibiti” sanno bene che conviene utilizzare e dedurre costi sia nell’uno che nell’altro modo: magari profittando dell’auto personale usata dalla moglie che ottiene i rimborsi chilometrici da un lato, e dell’auto aziendale che porta in deduzione i relativi costi ed in detrazione l’Iva dall’altro. Il tutto avendo l’ovvia accortezza di non dichiarare l’uso contemporaneo dei due mezzi per le stesse trasferte…!

COMMENTO:

La gestione fiscale delle auto aziendali rappresenta un tema certamente complesso e su cui il fisco è intervenuto più volte negli ultimi anni. Nel sesto segreto dell’escapologo si forniscono due conclusioni: analizziamole entrambe, sia nella sostanza che nella forma.

Secondo la prima affermazione, intestare un auto ad una persona fisica operante in azienda – a prescindere dal ruolo – è palesemente più conveniente che intestare l’auto alla ditta/società. Tale conclusione non è vera in assoluto ma occorre valutare caso per caso. Motivo per cui analizziamo sinteticamente cosa prevede la normativa in materia di gestione fiscale delle auto aziendali.

La normativa fiscale prevede la fondamentale distinzione tra:

  • Auto e motoveicoli a deducibilità integrale, si tratta di quelle situazioni in cui è possibile dedurre l’intero costo sostenuto per l’acquisto e la gestione dell’auto. Si tratta dei veicoli adibiti ad uso pubblico, delle autovetture ed autocaravan, ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa (si pensi al caso degli autotrasportatori o dei tassisti);
  • Auto e motoveicoli a deducibilità parziale, si tratta di quelle situazioni in cui il Fisco presume che l’uso dell’auto sia promiscuo. Per questo motivo è previsto un limite alla deducibilità del costo ed alla detraibilità dell’IVA. Nel caso degli esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio la deduzione fiscale ammessa è pari all’80%. Nel caso dei professionisti e delle imprese – diverse dai rappresentanti – la deduzione è pari al 20% (con l’unica eccezione dei titolari di partita iva nel regime dei minimi – abrogato con la Legge di Stabilità 2016 e rimasto in vigore fino a scadenza o variazione per coloro che già vi avevano aderito – che possono dedurre un costo pari al 50%). Accanto al limite percentuale di deducibilità occorre considerare anche i limiti oggettivi che la norma pone ed oltre i quali non è possibile operare la deduzione dell’ammortamento nemmeno nelle percentuali indicate (18.075,99 euro per le autovetture - 25.822,84 euro per agenti e rappresentanti di commercio - e gli autocaravan; 4.131,66 euro per i motocicli; 2.065,82 euro per i ciclomotori). La detrazione dell’Iva è ammessa nella misura massima del 40%.

Fatta questa panoramica generale, appare chiaro come tra le due alternative - auto intestata alla persona fisica ovvero all’azienda - non sia possibile determinare a priori una soluzione valida per tutti.

Con molta superficialità invece l’escapologo lascia intendere nel sesto segreto (anche se ancora non sia chiarissimo dove stia il segreto) che i rimborsi chilometrici a dipendenti e collaboratori convengano sempre. Tuttavia, è bene evidenziare come la deducibilità fiscale dei rimborsi chilometrici a dipendenti e collaboratori per l’utilizzo della propria auto sia limitata al costo di percorrenza o alla tariffa di noleggio di autoveicoli con potenza non superiore a 17 hp per i veicoli a benzina, che diventano 20 per i diesel. La deduzione fiscale dovrà essere ricalcolata nel caso in cui l’auto abbia una potenza superiore.

Di conseguenza, tra le variabili fiscali da inserire nella valutazione di convenienza occorre considerare anche il tipo di auto utilizzata (un’Audi A4 2.5Tdi nell’esempio numerico analizzato nel sesto segreto). Ma non solo.

Per il periodo d’imposta 2016, per esempio, sulle auto aziendali è stato possibile fruire del super ammortamento al 140 per cento, agevolazione fiscale ovviamente da considerare in un calcolo di convenienza come quello affrontato nella questione in oggetto.

È chiaro, quindi, come le variabili da considerare in valutazioni di questo tipo siano molteplici e difficilmente esauribili con un invito ad essere “disinibiti”.

Ma la chicca più gustosa del sesto segreto sta nel finale di cui riportiamo testualmente uno stralcio: “Nella realtà dei fatti, per molti imprenditori disinibiti una soluzione non esclude l’altra, infatti alcuni di loro hanno un’auto personale che usa il coniuge, che prende comunque rimborsi chilometrici dall’azienda e contemporaneamente un mezzo aziendale, che l’azienda porta in deduzione. Ovviamente questi imprenditori hanno l’accortezza fondamentale di non dichiarare di usare contemporaneamente 2 mezzi per le stesse trasferte”.

Si tratta di un invito velato a trarre risparmio fiscale da un comportamento illecito, ovvero quello di portarsi in deduzione costi per l’utilizzo di autoveicoli anche per motivi diversi da quelli aziendali.

Non c’è quindi alcun segreto o mistero, occorre solo analizzare tutte le variabili della situazione considerata con il proprio professionista, trattandosi di una normale problematica che ogni commercialista affronta quotidianamente con i propri clienti. I comportamenti suggeriti non sono certo geniali trovate o abili sotterfugi, ma unicamente un modo, neanche molto elegante, di infilare in contabilità costi indeducibili nella speranza che nessuno ci metta mai gli occhi sopra, nel qual caso infatti la ripresa fiscale con le relative sanzioni sarebbe certa e indiscutibile.

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