Avvocati e cause perse: in una recente pronuncia la Cassazione chiariesce se risponde di colpa professionale l’avvocato che sconsiglia di intraprendere una causa persa.
Avvocati, cause perse: risponde di colpa professionale l’avvocato difensore che consiglia al proprio cliente di non intraprendere una causa persa?
A rispondere no è la Corte di Cassazione con la recente sentenza del 23 giugno 2016 n.13008/2016 sez. III Civile che non riconosce quindi in capo all’avvocato la condanna al risarcimento dei danni nei confronti del proprio cliente.
Secondo la Cassazione infatti è esclusa la responsabilità professionale dell’avvocato che ha sconsigliato il proprio cliente dall’intraprendere una causa persa quando manchi la procura alle liti.
Avvocati: quando c’è responsabilità per le cause perse?
Nel caso di specie la Suprema Corte ha esamiato un ricorso presentato dagli eredi di un uomo che era deceduto a seguito di un sinistro stradale.
I familiari chiedevano la condanna dell’avvocato al risarcimento dei danni per colpa professionale in quanto il legale aveva omesso di promuovere il giudizio risarcitorio nei confronti dell’ANAS prescrivendosi il diritto al riscarcimento danni.
Il rifiuto dell’avvocato di intraprendere una causa persa a seguito di una valutazione di opportunità circa l’esito della stessa, è però legittimo.
Precisa la Cassazione che tale valutazione dell’avvocato infatti rientra nella «tipica attribuzione tecnica del difensore, il quale ha anzi il dovere di farlo, dissuadendo i clienti dal cominciare le c.d. cause perse».
Nel caso di specie quindi la Cassazione ha «escluso ogni possibile profilo di colpa professionale del difensore» dal momento che non vi fu alcun conferimento di incarico professionale.
Sui casi di responsabilità dell’avvocato per le cause perse si era già espressa la Cassazione:
Cause perse: avvocato responsabile? Ecco quando secondo la Cassazione
Avvocati: senza incarico professionale. Non c’è responsabiltà per le cause perse
Nonostante il mandato conferito all’avvocato quindi il legale ha sempre il dovere di dissuadere il cliente dall’intraprendere una causa persa.
Come chiarisce la Cassazione è fondamentale è la distinzione tra procura alle liti e mandato professionale:
- la procura alle liti è un negozio unilaterale che attraverso la firma del cliente, conferisce all’avvocato quale difensore il potere di rappresentare gli interessi del proprio cliente;
- il mandato professionale è un negozio bilaterale a forma libera mediante il quale il cliente incarica l’avvocato quale difensore incaricato di svolgere la sua opera professionale.
Stante questa precisazione, la Cassazione ribadisce che solo la procura alle liti attribuisce all’avvocato difensore lo ius postulandi.
Quindi conferito il mandato professionale all’avvocato, questi è responsabile anche senza firma della procura alle liti salvo che non abbia sconsigliato di intraprendere il giudizio in quanto causa persa.
Infatti ricorda la Cassazione che nulla vieta al cliente di rivolgersi ad un altro professionista qualora l’avvocato a cui ci si è rivolti abbia consigliato di non intentare una causa a suo avviso persa.
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