Avvocati, come procedere alla compensazione crediti per gratuito patrocinio

Isabella Policarpio

24/07/2019

Avvocati, in caso di gratuito patrocinio si può optare per la compensazione dei crediti. L’agenzia delle Entrate chiarisce le modalità per esser ammessi alla compensazione.

Avvocati, come procedere alla compensazione  crediti per gratuito patrocinio

Gli avvocati ammessi al gratuito patrocinio a spese dello Stato possono compensare i crediti con i debiti fiscali, tuttavia, per farlo, occorre seguire una precisa procedura.

A chiarire modi e tempi della compensazione crediti per gratuito patrocinio ci ha pensato l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello numero 301 del 23 luglio 2019. Lo spunto per questo chiarimento parte dai dubbi di un Tribunale italiano che chiede all’Agenzia di spiegare le modalità della corretta compilazione della Certificazione Unica 2019.

Vediamo nel dettaglio come funziona la compensazione dei crediti e quali sono i passaggi da seguire.

Avvocati, come procedere alla compensazione crediti per gratuito patrocinio: risponde l’Agenzia delle Entrate

La compensazione dei crediti per gratuito patrocinio con i debiti fiscali trova legittimazione nell’articolo 1, comma 778, della legge n. 208 del 28/12/2015. Qui si legge chiaramente che:

“I soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, sono ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l’imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei 5 predetti crediti entro il limite massimo pari all’ammontare dei crediti stessi, aumentato dell’IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA)(…)”

Ma come procedere a tale compensazione? lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 301 del 23/07/2019:

Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello numero 301, 23 luglio 2019
Clicca qui per prendere visione del comunicato dell’Agenzia delle Entrate

Dunque, come chiarito, solo i crediti liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento e non ancora pagati sono ammessi alla compensazione. Questo requisito deve essere certificato dall’avvocato richiedente tramite sottoscrizione con firma digitale.

Altro requisito imprescindibile è che per tali crediti debba essere stata emessa fattura elettronica, registrata sula PCC, ovvero la Piattaforma elettronica di Certificazione dei Crediti.

Per beneficiare della compensazione, inoltre, occorre rispettare specifici termini: le certificazioni relative a redditi non dichiarabili con la Precompilata, come quelli derivanti da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale, devono essere inviate entro il 31 ottobre 2019.

Crediti ammessi alla compensazione: come funziona la selezione?

Per procedere alla selezione dei crediti per gratuito patrocinio ammessi alla compensazione, gli avvocati ammessi devono procedere mediante la Piattaforma dei crediti disponibile su http://crediticommerciali.mef.gov.it/CreditiCommerciali/home.xhtml

Tale piattaforma provvederà a:

  • selezionare le risorse ammesse alla procedura di compensazione;
  • comunicare ai creditori l’ammissione alla compensazione;
  • trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei crediti ammessi.

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