Avvocati, inammissibile ricorso in Cassazione non diviso in paragrafi

Isabella Policarpio

15 Ottobre 2019 - 11:40

Il ricorso in Corte di Cassazione deve essere diviso in singoli paragrafi rubricati, altrimenti è inammissibile. La confusione dei motivi è causa di rigetto.

Avvocati, inammissibile ricorso in Cassazione non diviso in paragrafi

La Corte di Cassazione si è espressa con severità circa la formulazione del ricorso da parte degli avvocati. Queste precisazioni sono contenute nella sentenza 38676/2019 depositata in Cancelleria lo scorso 19 settembre.

Gli ermellini hanno ribadito che il testo del ricorso deve essere diviso in paragrafi, altrimenti risulta privo di specificità e quindi inammissibile.

In questa occasione, dunque, i giudici supremi tornano sul Protocollo d’intesa tra la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense sancito nel 2015. In base a questo accordo, i motivi del ricorso devono sempre essere presentati specificatamente divisi come le singole doglianze dell’articolo 606 del Codice di procedura penale sui casi di ammissibilità del ricorso.

Una formulazione confusionaria andrebbe a sovvertire il ruolo della Cassazione, chiamata ad esprimersi solo su questioni formali e non ad interpretare il testo.

Ricorso in Cassazione inammissibile senza divisione in paragrafi

Il ricorso in Corte di Cassazione deve essere diviso in tanti paragrafi quanti sono i motivi della doglianza. Gli avvocati cassazionisti, quindi, sono tenuti a redigere il ricorso con particolare attenzione e precisione, molto più di quanto richiesto per il ricorso in Corte d’Appello.

Se la specificità e l’aderenza ai motivi di ricorso dell’articolo 606 del Codice di procedura penale non vengono rispettati, questo sarà dichiarato inammissibile per difetto di specificità.

La decisione è contenuta nella sentenza numero 38676/2019, depositata a settembre scorso:

Corte di Cassazione, II Sezione penale, sentenza 38676/2019
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In pratica, i giudici della Corte stabiliscono che se non divisi in paragrafi, i motivi del ricorso tendono a sovrapporsi tra loro, cosa che rende l’impugnazione aspecifica e quindi invalida.

Non solo, nella redazione del ricorso, gli avvocati devono fare attenzione non solo al contenuto ma anche alla presentazione logica e concettuale; la divisione in paragrafi, infatti, non è un mero puntiglio formale ma una vera e propria chiave di lettura del testo, necessaria a dare ordine logico al ricorso.

Questa pronuncia è stata resa necessaria dal costante allontanamento degli avvocati dal Protocollo d’Intesa formulato nel 2015 tra la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense; qui si prevede espressamente che «i vizi di legittimità devono essere esposti distinguendo le singole doglianze con riferimento ai casi dell’art. 606 c.p.p.».

D’altro canto, precisano gli ermellini, non spetta alla Corte di Cassazione dare forma e contenuto alla doglianza, ma spetterebbe appunto all’avvocato, il cui cui dovere è redigere il testo nel modo meno inequivocabile possibile.

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