Avvocati, obbligo di assicurazione: le nuove regole in Gazzetta Ufficiale

Simone Micocci

12/10/2016

Riforma forense, pubblicate in Gazzetta Ufficiale le nuove regole sull’obbligo di assicurazione. Quindi, a partire dal prossimo anno ogni avvocato sarà obbligato a stipulare due polizze assicurative differenti.

Avvocati, obbligo di assicurazione: le nuove regole in Gazzetta Ufficiale

Avvocati: con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale entra ufficialmente in vigore la legge per l’obbligo della polizza assicurativa.

Si tratta di una legge esistente dal 2012, ma come stabilito dal CNF non poteva essere applicata vista la mancanza di decreti attuativi. Dal prossimo anno però (il decreto entrerà in vigore 360 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) gli avvocati avranno l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa sulla responsabilità professionale.

Nel testo del decreto per l’assicurazione avvocati, scaricabile alla fine dell’articolo, trovate tutte le nuove regole sulle condizioni essenziali e i massimali minimi che deve avere la polizza assicurativa.

A cosa serve l’assicurazione avvocati? In realtà gli avvocati non dovranno stipulare una sola polizza assicurativa, ma due. Infatti, una è per la copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, mentre l’altra copre da eventuali infortuni.

Vediamo nel dettaglio a cosa serve la nuova assicurazione avvocato che sarà obbligatoria dal prossimo anno, quali danni copre e a quanto ammonta il massimo risarcibile.

Assicurazione avvocati: copertura della responsabilità civile

La prima tipologia di assicurazione che ogni avvocato sarà obbligato a stipulare è quella che copre da eventuali responsabilità civili derivanti dall’esercizio delle propria professione. Come specificato dalla bozza del decreto che è stata inviata dal Ministero della Giustizia al CNF, questa polizza assicurativa coprirà diverse tipologie di danno:

  • patrimoniale;
  • non patrimoniale;
  • permanente;
  • temporaneo;
  • futuro.

Quindi, l’assicurazione tutelerà l’avvocato per qualsiasi danno causato ad un assistito, alle controparti processuali e ai relativi difensori. Inoltre, l’assicurazione coprirà anche dai danni causati colposamente nello svolgimento dell’attività professionale. Anche l’operato dei collaboratori, dei praticanti e dei dipendenti rientra nella polizza assicurativa che quindi coprirà i “fatti colposi e dolosi” causati da questi.

Infine, bisogna sottolineare che l’assicurazione avvocato non riguarderà solamente le attività giudiziali, ma anche quelle extragiudiziali come la consulenza, l’assistenza nelle procedure di mediazione civile e tributaria e tutte le altre azioni collegate all’esercizio della professione e alla conduzione del proprio studio legale.

Il decreto introduce delle tutele anche per i familiari dell’avvocato. Infatti, la polizza assicurativa dovrà prevedere “a favore degli eredi, una retroattività illimitata e un’ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessano di operare nel periodo di vigenza della polizza”.

Assicurazione avvocati: cosa non copre la polizza?

Qualora non sia previsto espressamente dalla polizza assicurativa stipulata dal professionista, questa non coprirà tutte quelle attività per cui l’avvocato è abilitato ma che non rientrano nell’esercizio della professione. Ad esempio, l’assicurazione non tutelerà il danno intercorso nell’attività di professionista delegato nelle divisioni immobiliari, in quelle da curatore fallimentare e revisore legale.

Assicurazione avvocati: quanto è il massimo risarcibile?

Il massimo risarcibile per anno assicurativo sarà pari a circa 10 milioni di euro. A questi bisogna aggiungere i premi variabili che vanno dai 200€ ad un massimo di 10 mila per gli studi con molti collaboratori.

L’assicurazione non potrà recedere il contratto in nessun caso, tuttavia alla scadenza del rapporto potrà disdettarlo o rifiutare il rinnovo. Quindi, gli avvocati negligenti difficilmente troveranno un nuovo assicuratore e di conseguenza potrebbero essere costretti a fermare la propria attività.

Assicurazione avvocati: polizza assicurativa a copertura degli infortuni

La seconda polizza assicurativa che ogni avvocato sarà obbligato a stipulare è quella che copre da eventuali infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori (sia dipendenti che praticanti). Questa assicurazione non coprirà solamente gli infortuni che si verificano all’interno dello studio, ma anche quelli avvenuti all’esterno, come ad esempio i danni causati da un incidente stradale verificato per una sostituzione di udienza fuori zona.

Per maggiori informazioni sull’obbligo di assicurazione per gli avvocati, potete consultare il testo completo del decreto attuativo che trovate di seguito:

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