Avvocati, il passaggio dall’albo speciale a quello ordinario non è più automatico

Isabella Policarpio

24 Luglio 2019 - 16:35

L’avvocato che si cancella dall’albo speciale non passa automaticamente a quello ordinario, ma occorre una richiesta formale. Questa la decisione della Cassazione a Sezioni Unite.

Avvocati, il passaggio dall’albo speciale a quello ordinario non è più automatico

Avvocati, il passaggio dall’albo speciale a quello ordinario, dopo la cancellazione, non avviene automaticamente. Occorre fare specifica richiesta al Consiglio dell’Ordine di appartenenza.

é quanto stabilito dalla Coste di Cassazione a Sezioni Unite in una recente sentenza (in allegato) in cui viene negato il passaggio automatico in virtù della nuova legge forense.

Infatti, le nuove regole prevedono che l’avvocato che vuole effettuare il passaggio dall’albo speciale a quello ordinario deve fare domanda al Consiglio dell’ordine di appartenenza e, se questo non si pronuncia nei termini stabiliti dovrà rivolgersi al Consiglio Nazionale Forense. Il silenzio non è più considerato silenzio assenso.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte di Cassazione prende spunto per questa decisione dal ricorso proposto da un’avvocatessa iscritta nell’elenco speciale del COA che si era vista rifiutare il passaggio all’albo ordinario.

I giudici hanno respinto le motivazioni delle ricorrente, per il fatto che il passaggio da uno all’altro albo non è automatico, e il silenzio del Consiglio dell’ordine non deve considerarsi come assenso.

Il riferimento normativo della decisione è dato dall’articolo 17 della legge n. 247 del 2012 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense), che recita:

Qualora il consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine di trenta giorni l’interessato può entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine presentare ricorso al CNF, che decide sul merito dell’iscrizione. Il provvedimento del CNF e’ immediatamente esecutivo.

Le motivazioni della Cassazione si trovano spiegate nel dettaglio nelle sentenza in allegato (Cass.SU, sentenza n. 16740/2019):

Corte di Cassazione, Civile Sent. Sez. U Num. 16740 Anno 2019
Clicca qui per prendere visione della decisione della Cassazione

Avvocati, il passaggio dall’albo speciale a quello ordinario non è automatico

Con la decisione della Cassazione, si ribadisce che il passaggio da un albo all’altro non è automatico ma, al contrario, deve avvenire sulla base di una richiesta formale dell’interessato. Non ha alcun rilievo il fatto che la cancellazione dall’albo speciale sia avvenuta 30 giorni prima la presentazione della domanda.

Dunque, gli ermellini hanno respinto le motivazioni dell’avvocatessa basandosi sul presupposto che il Consiglio dell’ordine deve comunque accertare la sussistenza dei requisiti del richiedente per il passaggio all’albo oridnario. In caso di “silenzio” del Consiglio, l’avvocato dovrà necessariamente rivolgersi al CNF, presentare ricorso, e lasciare che si esprima nel merito.

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