La società costituita da avvocati deve avere al suo interno almeno due terzi dei professionisti iscritti all’albo; anche un avvocato non iscritto può entrare a farne parte secondo la Cassazione purchè si verifichino le condizioni necessarie.
La Corte di Cassazione ieri ha dichiarato possibile la costituzione di una società tra avvocati anche con un membro non iscritto all’albo professionale. Questo tipo di società è molto diffusa ed è disciplinata dall’articolo 4-bis della Legge n. 247 del 31 dicembre 2012, di riforma dell’Ordinamento forense.
La legge 247 chiarisce che l’esercizio della professione forense in forma societaria è possibile per persone, società di capitali o cooperative iscritte in una sezione dell’Albo professionale della circoscrizione in cui la società ha sede. Ai soci non è consentita la partecipazione in più società tra avvocati; tuttavia in queste società da oggi possono entrare anche avvocati non iscritti.
Condizioni di partecipazione
La società tra avvocati è un istituto introdotto a partire dal 2001 dal decreto legislativo n. 96/2001 che mette in atto direttive europee con l’obiettivo di semplificare l’esercizio della professione forense nell’Unione. Oggetto di una società di questo tipo è l’esercizio in comune tra i soci della propria attività professionale. Solo di recente è stato dichiarato legittimo costituire anche società tra professionisti che non siano necessariamente avvocati.
È possibile che anche persone non iscritte ad alcun albo professionale partecipino della società a patto che la stessa rispetti alcune condizioni precise e in particolare che:
- i soci siano avvocati iscritti all’albo;
- i soci siano avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni;
- la maggioranza dei membri dell’organo di gestione sia composta da soci avvocati e i componenti dell’organo di gestione non siano estranei alla compagine.
Sentenza Cassazione
La Corte di Cassazione a sezioni unite ha enunciato il 19 luglio la sentenza n. 19282/2018 che chiarisce come il suddetto articolo 4-bis ha carattere speciale e prevale sulle precedenti disposizioni in materia.
In conseguenza di questa decisione quindi non esiste più un unico modello di società di avvocati regolato dalle leggi sulla società in nome collettivo ma l’esercizio societario della professione forense è disciplinato dall’art. 4-bis, L. 247/2012 che consente la costituzione di:
- società di persone;
- società di capitali;
- cooperative.
I soci di queste società devono essere per almeno i due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto iscritti all’albo o professionisti iscritti in albi di altre professioni e l’organo di gestione deve essere costituito esclusivamente da soci e da soci avvocati nella maggioranza. Le Sezioni Unite della Cassazione su questione di massima di particolare importanza hanno affermato che:
“Dal 1.1.2018 l’esercizio in forma associata della professione forense è regolato dall’art. 4 bis della I. n. 247 del 2012, che consente la costituzione di società di persone, di capitali o cooperative i cui soci siano per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni ed il cui organo di gestione deve essere costituito solo da soci e nella sua maggioranza da soci avvocati”.
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