Anche gli avvocati del libero foro potranno stare in giudizio per l’Agenzia delle Entrate, sempre che l’Avvocatura dello Stato non sia disponibile. La Cassazione dà il via ad un’importante apertura.
Con una storica sentenza, la Corte di Cassazione ha aperto anche agli avvocati del libero foro la possibilità di rappresentare in giudizio l’Agenzia delle Entrate, cosa che prima era riservata esclusivamente all’Avvocatura di Stato.
Questa possibilità è ammessa a condizione che la difesa non sia riservata per legge all’Avvocatura dello Stato o che questa non sia disponibile; nonostante tali restrizioni si tratta comunque di un’apertura importante e senza precedenti, contenuta nella sentenza numero 30008 del 19 novembre 2019. Da questo momento tutti gli avvocati potranno stare in giudizio in rappresentanza del Fisco sia in tribunale che dinanzi al giudice di pace. Vediamo i dettagli della decisione.
Avvocati del libero foro possono rappresentare l’Agenzia delle Entrate: la decisione della Cassazione
Non solo i membri dell’Avvocatura di Stato ma anche gli avvocati del libero foro potranno stare in giudizio come rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate sia in tribunale che davanti al giudice di pace.
Questo principio rappresenta una grande apertura rispetto al passato, ed è contenuto nella sentenza numero 30008/2019 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (in allegato), qui gli ermellini hanno sancito che l’Agenzia delle Entrate Riscossione può avvalersi anche degli avvocati del libero foro per la sua difesa in giudizio.
Quindi, da adesso in poi, il Fisco potrà essere rappresentato in giudizio dall’Avvocatura di Stato, dagli avvocati del libero foro e dai propri dipendenti delegati. Nella lunga elencazione delle motivazioni alla sentenza, i giudici supremi hanno ribadito che l’AdE può avvalersi degli avvocati del libero foro quando:
- la legge non riserva al caso di specie l’intervento dell’Avvocatura di Stato (ad esempio in casi speciali di conflitto da sottoporre agli organi di vigilanza e questioni di ingente valore economico);
- l’Avvocatura di Stato non è disponibile.
Qui la sentenza in allegato:
L’Agenzia delle Entrate e Riscossione può avvalersi degli avvocati del libero foro in tutti i casi che non sono riservati all’Avvocatura di Stato, e sempre nel rispetto degli articoli 4 e 17 del D.lgs. 18/04/2016 numero 18. Le motivazioni delle sentenza riportano quanto segue:
“...quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità.”
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