Quali atti possono essere notificati via Pec? Come si procede? Ecco una guida completa con tutti gli adempimenti da rispettare.
Gli avvocati possono provvedere in proprio alla notifica degli atti giudiziari mediante il sistema di Posta elettronica certificata (Pec).
Per accedervi, basta possedere un dispositivo di firma digitale, la procura speciale alle liti e che sia il notificante che il notificato abbiano un indirizzo Pec risultante nei registri pubblici.
Vediamo di seguito quali atti possono essere notificati via Pec, quando occorre l’autorizzazione del COA ed il procedimento da seguire.
Notifica a mezzo Pec, la legge di stabilità 2013: per quali atti?
La notifica degli atti a mezzo Pec per gli avvocati è stata introdotta dalla legge di stabilità 2013 e dal successivo decreto n. 90/2014 che ha notevolmente semplificato gli adempimenti necessari, eliminando il consenso del COA e l’obbligo di apporre marche da bollo e di iscrizione nel registro cronologico.
Possono essere notificati via Pec tutti i documenti informatici e le copie cartacee opportunamente scansionate. La relata di notifica deve essere generata direttamente in via informatica e firmata digitalmente. La relata deve indicare:
- nome e cognome o denominazione e ragione sociale e codice fiscale dell’avvocato notificante e del destinatario;
- nome del giudice e dell’ufficio giudiziario dinanzi al quale è pendente il giudizio, in caso di notifica in corso di causa.
Notifica via Pec: l’articolo 147 del Codice di procedura civile
Anche alla notifica degli atti via Pec si applica l’articolo 147 del Codice di procedura civile con la conseguenza che, quando la ricevuta di consegna dell’atto giunge al destinatario dopo le ore 21:00, la notifica deve considerarsi perfezionata alla ore 07:00 del giorno successivo.
Nonostante ciò, la Corte Costituzionale ha stabilito che le notifiche per mezzo di Pec si perfezionano nel preciso momento in cui il sistema telematico genera la ricevuta di accettazione, indipendentemente dall’orario. Per approfondire si rimanda alla lettura dell’articolo Notifica PEC dopo le 21:00, incostituzionale il rinvio al giorno successivo.
Notifica via Pec: l’esenzione dai diritti di copia
Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti, ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico, senza dover pagare i diritti di copia.
Ciò significa che gli avvocati possono estrarre copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti contenuti nel fascicolo ed attestare la conformità delle copie con totale esenzione del pagamento dei diritti di copia.
L’autorizzazione COA
Come abbiamo anticipato, il Decreto Legge n. 90 del 2014 ha eliminato il pre-requisito dell’autorizzazione del COA di appartenenza per poter effettuare notifiche in proprio a mezzo PEC.
Attenzione però: se la notifica in proprio deve essere effettuata nella maniera tradizionale - quindi cartacea - l’avvocato dovrà chiedere l’autorizzazione al COA.
Notifica via Pec: quale procedimento seguire
Vediamo come si esegue una notifica via Pec. Innanzitutto occorre essere in possesso di un indirizzo di posta certificata, da comunicare all’Ordine di appartenenza, e di firma digitale.
Requisito fondamentale è che gli indirizzi Pec di mittente e destinatario siano registrati nei pubblici registri.
Il campo “OGGETTO” della PEC deve indicare obbligatoriamente la seguente frase: “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”.
Inoltre, l’articolo 3 bis comma 5 della L. 53/94 dispone che la PEC debba contenere
la relata di notificazione (creata con word, openoffice o altri, trasformata, senza scansione, direttamente in formato pdf e firmata digitalmente) nella quale dovranno essere inseriti i seguenti dati:
- nome, cognome e codice fiscale dell’avvocato notificante;
- nome e cognome o denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
- nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
- l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui l’atto viene notificato;
- l’indicazione dell’elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
- attestazione di conformità eventuale.
- Per le notificazioni in corso di procedimento si dovrà indicare l’ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l’anno di ruolo.
Ricordiamo che, una volta ultimata, la relata di notificazione in pdf, prima di essere allegata alla Pec deve riportare la firma digitale.
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