Avvocati: quali sono le attività incompatibili con la professione legale?

Isabella Policarpio

3 Aprile 2019 - 13:17

L’esercizio della professione di avvocato è incompatibile con diverse attività: il punto della situazione, le eccezioni e le sanzioni disciplinari.

Avvocati: quali sono le attività incompatibili con la professione legale?

La professione di avvocato è incompatibile con alcune attività tassativamente elencate per legge; chi viola tali obblighi rischia un procedimento disciplinare con le relative sanzioni.

Tanto per citarne alcune, l’avvocato non può svolgere l’attività di giurista d’impresa, socio amministratore di società di persone, amministratore delegato di società di capitali ed ogni tipologia di lavoro subordinato.

Tuttavia esistono delle eccezioni. Di seguito il punto della situazione.

Avvocati: tutte le attività incompatibili con la professione legale

La professione di avvocato è incompatibile con diverse attività che sono elencate nella legge n. 247 del 2012. Nel dettaglio:

  • qualsiasi tipo di attività di lavoro autonomo svolta in maniera continuativa, organizzata e professionale;
  • la professione di notaio;
  • attività di impresa commerciale, sia in nome proprio che per conto di altri;
  • qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone che svolgono attività commerciale;
  • qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali (anche in forma di cooperativa) e di presidente del consiglio di amministrazione con poteri gestionali;
  • attività di lavoro subordinato, anche con contratto part-time.

Quali sono le eccezioni?

Come abbiamo visto, le attività professionali incompatibili con l’avvocatura sono molteplici, tuttavia esistono delle eccezioni. Difatti, non sussiste incompatibilità con la professione legale quando l’avvocato:

  • svolge attività di carattere scientifico, letterario, artistico o culturale anche se in maniera continuativa ed organizzata;
  • è iscritto all’albo dei dottori commercialisti o esperti contabili;
  • è iscritto all’albo dei giornalisti pubblicisti;
  • è iscritto all’albo dei consulenti del lavoro;
  • assume incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure di fallimento o liquidazione ed in tutte le procedure di gestione della crisi d’impresa;
  • è socio/amministratore/consigliere/presidente del consiglio di amministrazione di enti e consorzi pubblici o società con capitale di provenienza esclusivamente pubblica.

Cosa rischia l’avvocato che esercita attività incompatibili?

L’avvocato che nonostante il divieto svolge una delle attività incompatibili con la professione rischia di subire una procedura disciplinare con le relative sanzioni. Così si evince dal codice deontologico forense.

Dunque, chi viola il divieto può subire una procedura disciplinare da parte del Collegio disciplinare distrettuale e l’irrogazione di una sanzione qualora venga accertato lo svolgimento di un’attività incompatibile.

La sanzione tiene conto della gravità della condotta dell’avvocato, del comportamento tenuto prima e dopo l’accertamento del fatto, dei danni eventualmente subiti dai clienti nonché del danno all’immagine arrecato all’intera categoria degli avvocati.

L’avvocato che subisce il procedimento disciplinare può impugnarlo dinanzi alla sezione disciplinare del Consiglio nazionale forense o ricorrere in Corte di Cassazione.

Dunque, per evitare sanzioni e lunghe pratiche di ricorso, quando si ha un dubbio circa la compatibilità o meno di un’attività, si consiglia sempre di chiedere chiarimenti al proprio Ordine di appartenenza prima di intraprendere l’attività.

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