Avvocati e praticanti: prorogato al 30 settembre il versamento dei contributi in autoliquidazione

Isabella Policarpio

8 Luglio 2019 - 13:17

Contributi in autoliquidazione: il versamento della prima rata è prorogato al 30 settembre 2019. Ecco come funziona e quali sono i termini da rispettare.

Avvocati e praticanti: prorogato al 30 settembre il versamento dei contributi in autoliquidazione

Avvocati, in pensione e non, e praticanti devono rispettare le indicazioni della Cassa Forense per il versamento dei contributi in autoliquidazione.

Tale comunicazione deve essere effettuata mediante Modello 5/2019 per i dati Irpef e Iva relativi al periodo d’imposta 2018, ed è obbligatoria per tutti gli iscritti all’Albo, anche per frazioni di anno.

Dopo l’entrata in vigore degli ISA e la proroga dei termini voluta dall’Agenzia delle Entrate, il versamento della prima rata, previsto entro il 31 luglio 2019, è prorogato al 30 settembre.

Facciamo il punto su come funziona la determinazione dei contributi in autoliquidazione e cosa prevede la proroga dei termini.

Contributi in autoliquidazione: proroga prima rata fino al 30 settembre

Per versare i contributi in autoliquidazione, avvocati e praticanti devono rispettare i termini seguenti:

  • entro il 31 luglio 2019 deve essere versata la prima rata, pari al 50% del totale;
  • entro il 31 dicembre 2019 deve essere effettuata l’ultima rata, ovvero il saldo del contributo integrativo e soggettivo.

Tuttavia, la Cassa Forense ha comunicato una proroga per quanto riguarda la prima rata, quella prevista per 31 luglio: infatti, dopo l’entrata in vigore degli Indici di Affidabilità, avvocati e praticanti che non versano la prima rata entro i termini, non subiscono alcuna sanzione se provvedono al versamento entro il 30 settembre 2019. Mentre i termini per il saldo della seconda data - 31 dicembre 2019 - restano invariati.

Contributi in autoliquidazione per avvocati e praticanti: come funziona

Avvocati e praticanti avvocato iscritti alla Cassa Forense devono corrispondere i contributi in autoliquidazione tramite Modello 5/2019 nell’importo di:

  • 14,5% del reddito professionale netto dichiarato ai fini Irpef, entro il tetto di reddito annualmente stabilito, a titolo di contributo minimo;
  • 4% sul volume d’affari Iva dichiarato detratto e già versato, a titolo di contributo integrativo minimo.

Gli avvocati e i praticanti abilitati che beneficiano dell’esonero dal pagamento del contributo integrativo minimo, devono versare in autoliquidazione il contributo integrativo nella misura del 4% sul volume d’affari IVA, a prescindere dall’effettivo pagamento eseguito dal debitore.

Contributi in autoliquidazione per avvocati in pensione: come funziona

In sede di autoliquidazione dei contributi, i pensionati di vecchiaia iscritti alla Cassa Forense devono versare:

  • il contributo soggettivo pari al 14,5% del reddito professionale netto, fino al tetto pensionistico del 3%;
  • il contributo integrativo del 4% sul volume Iva dichiarato.

Invece, a partire dall’anno successivo alla maturazione dell’ultimo supplemento, gli avvocati in pensione devono versare:

  • il contributo soggettivo del 7,25% , fino al tetto pensionistico, e del 3% sulla parte di reddito eccedente il medesimo tetto;
  • il contributo integrativo nella misura del 4% sul volume d’affari IVA.

Si ricorda che i pensionati di invalidità iscritti alla Cassa Forense devono versare i contributi con le stesse regole e nella stessa misura degli avvocati iscritti e non ancora pensionati.

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