La Camera dei Deputati ha recepito la normativa europea relativa alla risoluzione delle crisi degli istituti di credito, approvando il cosiddetto bail-in: la misura in base alla quale saranno i correntisti e gli azionisti delle stesse banche a pagare di tasca loro in caso di problemi finanziari.
Mentre la crisi greca mostra al mondo intero quanto devastanti possano essere gli effetti dell’austerity imposta dalle istituzioni comunitarie, questa stessa austerity continua ad estendere le sue regole e le sue aberrazioni in tutti quei Paesi che ancora non sono finiti nel baratro della crisi economica.
Ieri è stata la volta dell’Italia che ha recepito la normativa europea sul bail-in, la controversa misura in base alla quale, in caso di crisi bancarie saranno correntisti e azionisti a pagare; le crisi bancarie, in altri termini dovranno essere risolte dall’intero (di qui il termine bail-in) e non dall’esterno (eventualità nella quale si usa il termine opposto: bail out).
Bail-in: che cos’è e come funziona
Nella seduta di ieri l’aula di Montecitorio ha approvato in via definitiva, con 270 voti favorevoli, 113 contrari e 22 astenuti, il disegno di legge che recepisce la direttiva comunitaria all’interno del quale viene disciplinato il bail.in per le crisi bancarie.
In base a questo nuovo istituto che entrerà in vigore dal 2016, i problemi degli istituti di credito, dovranno essere risolti dall’interno e non ricorrendo a interventi esterni. Se si vuole ricorrere a un esempio tutto italiano si può pensare al caso del Monte dei Paschi dove l’intervento dello Stato, concretizzatosi negli scorsi anni con i Monti Bond, dal prossimo anno non sarebbe più possibile. Cosa succederebbe allora nei casi di difficoltà di una banca? Specifiche categorie di azionisti e creditori sarebbero costretti a rimetterci di tasca propria per sanare la situazione di rosso della loro banca. In particolare la normativa prevede che una banca, per risolvere le sue difficoltà, possa ricorrere a:
- depositi su conti correnti superiori ai 100000 euro;
- risorse degli azionisti della banca stessa;
- risorse degli obbligazionisti che hanno contratto assicurazioni meno vincolanti sui prodotti finanziari acquistati;
Il Governo italiano, per parte sua, dovrà ora disciplinare le specifiche modalità di applicazione del bail -in nelle banche che hanno la forma societaria cooperativa, ovvero nelle banche di credito cooperativo.
La norma, apparentemente relegata all’ambito bancario, si configura, in realtà, come un cambio di paradigma nella gestione delle crisi finanziarie, dal momento che, come già è avvenuto nel caso di Cipro, le crisi finanziarie e la loro risoluzione saranno addossate interamente sui correntisti e sugli azionisti di una banca e non potranno più prevedere l’aiuto esterno fornito dallo Stato. Ancora una volta, quindi, sono i cittadini che pagheranno, per eventuali defezioni del sistema bancario, risultando più esposti a rischi.
Cosa prevede la normativa europea
La scheda di lettura che ha accompagnato il testo del disegno di legge nel suo passaggio alla Camera, per il voto, chiarisce, comunque, che ci sono anche specifiche categorie di correntisti che saranno salvaguardati:
«Sono escluse dall’applicazione del bail-in alcune categorie di passività, segnatamente quelle più rilevanti per la stabilità sistemica o quelle protette nell’ambito fallimentare, come i depositi di valore inferiore a 100.000 euro, le obbligazioni garantite da attivi della banca, i debiti a breve sul mercato interbancario. Altre categorie di passività potranno essere escluse dall’autorità di risoluzione, in casi particolari, sulla base di una valutazione specifica degli effetti sulla stabilità sistemica e del possibile contagio (...). Nell’allocazione delle perdite dovrà essere rispettata la gerarchia prevista dalla direttiva, che in parte modifica quella concorsuale prevedendo, tra l’altro, che i depositi superiori a 100000 euro detenuti dalle persone fisiche e dalle piccole e medie imprese siano colpiti dopo gli altri crediti chirografari (c.d. pecking order). In ogni caso, il trattamento riservato agli azionisti e ai creditori nell’ambito della risoluzione non potrà essere peggiore rispetto a quello che essi avrebbero subìto in caso di liquidazione coatta amministrativa»
In qualche modo, quindi, correntisti privati e conti correnti di piccole e medie imprese, verranno colpiti dopo gli altri creditori mentre saranno del tutto esclusi dall’applicazione del bail-in:
- conti correnti al di sotto dei 100000 euro;
- obbligazioni garantite dagli attivi della banca;
- debiti a breve termine sul mercato interbancario;
Le altre direttive europee approvate
Nella seduta di ieri la Camera non ha definitivamente approvato il solo bail-in ma una legge di delegazione europea che recepisce ben 56 direttive comunitarie e 9 decisioni quadro dell’Unione Europea.
Vengono, quindi, recepite anche misure riguardanti l’agricoltura, la giustizia, la salute e norme finalizzate ad aumentare l’integrazione bancaria europea, come il meccanismo della vigila meccanismo di vigilanza unica e la vigilanza sui depositi, i principi e criteri per l’attuazione della direttiva in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e la direttiva sulle sanzioni penali in caso di abusi di mercato. Approvate anche alcune misure finalizzate a favorire l’adeguamento della normativa nazionale sui derivati e le norme relative alle sanzioni per il reato di insider trading.
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