Il bonus 1.000 euro di maggio sembra non essere compatibile con l’indennità di disoccupazione Naspi. Il riferimento, anche nel dl Rilancio, è ai dipendenti stagionali e somministrati del settore turismo e stabilimenti termali.
Bonus 1.000 euro di maggio: è compatibile con la Naspi? Rispondiamo a questo quesito per quei lavoratori che possono già fare domanda per il bonus 1.000 euro di maggio previsto dal decreto Rilancio, o meglio per coloro che si aspettano che la stessa indennità possa essere erogata in automatico.
Lo facciamo, in attesa che INPS pubblichi un’eventuale circolare con maggiori dettagli al riguardo, rifacendoci al testo del decreto n.34/2020 del 19 maggio, dl Rilancio appunto. Ricordiamo che la terza mensilità delle indennità COVID-19, il bonus 1.000 euro di maggio, viene erogata a domanda ai professionisti titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS, ma che devono dimostrare la riduzione di almeno il 33% del reddito nel secondo bimestre 2020, rispetto allo stesso periodo 2019.
Per le altre categorie del dl Cura Italia (decreto n.18/2020 convertito nella legge n.27/2020) che abbiano ottenuto il bonus 600 euro di marzo aprile, il bonus 1.000 euro dovrebbe arrivare in automatico. Un paletto tuttavia potrebbe esservi per gli stagionali del turismo per l’incompatibilità con l’indennità di disoccupazione Naspi.
Bonus 1.000 euro: per gli stagionali non è compatibile con la Naspi
Il bonus 1.000 euro di maggio per gli stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali non è compatibile con la Naspi.
Se un lavoratore dipendente del turismo e stabilimenti termali che ha percepito il bonus 600 euro di marzo e aprile, a maggio ha preso alcuni giorni di Naspi ha diritto al bonus 1.000 euro?
Cerchiamo di rispondere sulla base di quanto dicono i decreti in materia (Cura Italia e Rilancio) e delle prime comunicazioni INPS, anche se una circolare in merito non è ancora disponibile.
Nel decreto Cura Italia non era prevista l’incompatibilità tra il bonus 600 euro di marzo (e ottenuto in automatico ad aprile) e l’indennità di disoccupazione Naspi. All’articolo 29 si legge infatti:
“Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione (17 marzo 2020 n.d.r.), non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.”
Alcun riferimento alla Naspi con cui risulta il bonus 600 euro di marzo e aprile compatibile. L’incompatibilità invece c’è con il reddito di cittadinanza.
Veniamo ora al bonus 1.000 euro di maggio nel decreto Rilancio all’articolo 84 comma 6 in cui si legge:
“Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione (19 maggio 2020n.d.r.), è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali”
Dunque sembra che uno stagionale, anche in somministrazione, abbia preso l’indennità di marzo e aprile, se titolare di Naspi non riceverà il bonus 1.000 euro di maggio.
Anche INPS, nell’area riservata del sito dalla quale è possibile fare domanda, sembra confermare i requisiti per il bonus 1.000 euro ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e stabilimenti termali che sono:
- aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 17 marzo 2020;
- non essere già titolari di un trattamento pensionistico diretto, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità alla data del 19 maggio 2020;
- non essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 19 maggio 2020;
- non essere beneficiari della Naspi alla data del 19 maggio 2020.
Lo stesso vale per lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali per ottenere il bonus 600 euro di aprile e il bonus 1.000 euro di maggio.
Bonus 1.000 euro di maggio: incumulabilità tra indennità
Il bonus 1.000 euro di maggio non è compatibile con la Naspi per i lavoratori stagionali de turismo e degli stabilimenti termali dipendenti o somministrati. Anche altre indennità non sono cumulabili con il bonus 1.000 euro di maggio e anche INPS lo ricorda. Il bonus 1.000 euro di maggio non è cumulabile con:
- bonus lavoratori domestici (art.85 decreto Rilancio);
- bonus lavoratori sportivi (art. 98 decreto Rilancio);
- bonus 600 euro per i professionisti con cassa privata;
- reddito di emergenza (art. 82 del dl Rilancio).
INPS ricorda che il bonus 1.000 euro di maggio, come anche quello di aprile, può essere erogato come importo integrativo con il reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità. Ovviamente non sarà dovuto il bonus se il reddito di cittadinanza ha un importo superiore.
Il bonus 1.000 euro di maggio è riservato anche alle partite IVA che possano dimostrare di aver avuto la riduzione di almeno il 33% del reddito nel secondo bimestre 2020, rispetto allo stesso periodo 2019.
Anche ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata INPS non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data del 19 maggio 2020 è riconosciuto il bonus 1.000 euro di maggio. Non spetta invece ad artigiani e commercianti. Per maggiori dettagli e conferme attendiamo la circolare INPS in merito, soprattutto sulla non compatibilità dell’indennità con quella di disoccupazione Naspi.
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