La domanda online per il bonus 2.400 euro di INPS è in scadenza il prossimo 31 maggio, ma non tutti dovranno provvedere.
Bonus 2.400 euro INPS in scadenza: c’è tempo fino al 31 maggio 2021 per la domanda, ma non per tutti.
Ci sono ancora pochi giorni infatti per fare domanda online per ottenere il bonus 2.400 euro introdotto dal decreto n.41/2021, il decreto Sostegni di marzo, ora convertito in Legge, per stagionali, lavoratori dello spettacolo e altre categorie duramente colpite dall’emergenza sanitaria e dalle restrizioni imposte dal governo.
Con la circolare n.65 del 19 aprile INPS ha comunicato la proroga della scadenza per la domanda online del bonus 2.400 euro dal 30 aprile al 31 maggio 2021.
Ricordiamo che il decreto Sostegni bis di maggio ha introdotto un altro bonus onnicomprensivo di 1.600 euro per le medesime categorie di lavoratori.
La domanda per il bonus 2.400 euro INPS non è in scadenza per tutti perché qualcuno ha già ottenuto, o deve ottenere, il pagamento in automatico. Vediamolo nel dettaglio.
Bonus 2.400 euro, domanda in scadenza il 31 maggio: per chi
La domanda online per il bonus 2.400 euro di INPS introdotto per stagionali, lavoratori dello spettacolo e altre categorie è in scadenza. La data è quella di lunedì 31 maggio. Devono fare domanda entro quella data:
- i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- i lavoratori intermittenti;
- i lavoratori autonomi occasionali;
- i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi e con un reddito non superiore a 35.000 euro;
- i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi e con un reddito non superiore a 75.000 euro.
Possono richiedere il bonus 2.400 euro di INPS coloro che, rientrando nelle categorie suddette, non hanno ricevuto l’indennità onnicomprensiva di cui agli articoli 15 e/o art. 15-bis del decreto Ristori 2020.
Coloro che infatti hanno già beneficiato delle indennità onnicomprensiva degli ultimi mesi del 2020, anche a seguito di riesame con esito positivo, per le suddette categorie di lavoratori, non devono presentare domanda per il bonus 2.400 euro in quanto quest’ultima viene erogata direttamente dall’INPS.
Specifica INPS sulla piattaforma online per la domanda del bonus 2.400 euro:
“Coloro che non hanno presentato domanda per la precedente indennità onnicomprensiva (ex DL 137/2020) o che hanno presentato domanda ma risulta essere “Respinta” devono presentare domanda per la nuova indennità onnicomprensiva DL41/2021.”
Bonus 2.400 euro: chi non può fare domanda online
Non possono fare domanda online per il bonus 2.400 euro si INPS entro la scadenza del 31 maggio coloro che richiedono e prendono il REM, al momento le tre mensilità del decreto Sostegni di marzo.
Per il 2021 REM e bonus 2.400 euro sono incompatibili tra loro specifica INPS se richiesti dallo stesso nucleo familiari.
Se chi fa domanda online per il bonus 2.400 euro INPS appartiene allo stesso nucleo familiare titolare del reddito di emergenza, l’indennità non viene erogata da INPS.
INPS specifica che il bonus 2.400 euro può essere richiesto dal nucleo percettore del reddito di cittadinanza.
Il bonus 2.400 euro viene erogato come importo integrativo del reddito di cittadinanza fino all’ammontare dovuto per la stessa indennità.
Specifica l’Istituto sulla piattaforma per la domanda online del bonus 2.400 euro in scadenza:
“In tal caso, l’indennità sarà corrisposta direttamente per mezzo del Reddito di Cittadinanza al quale verrà aggiunto un importo fino all’ammontare della stessa indennità. Si precisa che qualora l’importo mensile del Reddito di cittadinanza spettante sia superiore a tale indennità, il richiedente non riceverà l’integrazione dell’indennità.”
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