Buoni benzina che invenzione

Armando Guarini

1 Agosto 2017 - 08:00

Buoni benzina che invenzione

L’inerenza è un principio spesso e volentieri dimenticato dall’escapologo, anche nel caso della gestione dei buoni benzina, degli omaggi e dei benefiti per i dipendenti. Armando Guarini, commercialista a Taranto, ci spiega quali regole seguire per la corretta deducibilità del costo e detraibilità dell’IVA in casi come questi.

Segreto

Il segreto numero 25, buoni benzina che invenzione, ci mostra la possibilità da parte dell’imprenditore “disinibito” di utilizzare l’acquisto di buoni benzina per la gestione di alcune “partite” non attinenti la sfera aziendale.
Nella sua impostazione, l’utilizzo dei buoni benzina è affiancato all’impiego della scheda carburante se non alternativo ad essa per mascherarne gli usi impropri (es. uso dei buoni benzina per fini strettamente personali) sfruttando l’anonimato dei tagliandi
.

COMMENTO

Il documento offre al lettore una triplice gamma di soluzioni:

  • Regalie, in questo paragrafo si prevede l’acquisto di buoni benzina con il fine di omaggiare la clientela, rappresentando in questo modo per l’imprenditore “denaro contante fatto uscire completamente esentasse dall’azienda”.

In base alla normativa fiscale, l’IVA relativa all’acquisto di beni destinati ad essere omaggiati, non rientranti nell’attività d’impresa, ricompresi fra le spese di rappresentanza in base al DM 19.11.2008:

  • è detraibile se il costo unitario dell’omaggio è inferiore a € 50,00;
  • è indetraibile se il costo unitario dell’omaggio è superiore a € 50,00.

Successivamente gli omaggi, indipendentemente dal loro valore, andrebbero fatturati per effetto di quanto previsto dall’art. 2, co. 2, n. 4), D.P.R. 633/1972, che recita testualmente “Costituiscono inoltre cessioni di beni: (…) 4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa se di costo unitario non superiore ad euro 50,00 e di quelli per i quali non sia stata operata, all’atto dell’acquisto o dell’importazione, la detrazione dell’imposta a norma dell’articolo 19, anche se per effetto dell’opzione di cui all’articolo 36-bis;”.

Perciò la cessione del bene è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA in quanto:

  • se il costo unitario è inferiore a 50 euro lo prevede espressamente l’art. 2, co. 2, n. 4), D.P.R. 633/1972;
  • se il costo unitario è superiore a 50 euro la cessione è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA in quanto all’atto dell’acquisto non è stata operata la detrazione dell’imposta.

La prassi quotidiana, ci porta a suggerire di emettere un ddt allo scopo di identificare il destinatario e provare quantomeno l’esistenza di una inerenza della spesa con l’attività aziendale, e non una semplice dichiarazione di averli ceduti indiscriminatamente a clienti.

Sempre ai fini IVA (C.M. 34/E/2009), per l’individuazione degli omaggi da ricomprendere tra le spese di rappresentanza, è necessario fare riferimento a quanto disposto dall’art. 1, DM 19.11.2008.

In particolare, è necessario che le spese:

  • siano sostenute con finalità promozionali e di pubbliche relazioni;
  • siano ragionevoli in funzione dell’obiettivo di generare benefici economici;
  • siano coerenti con gli usi e le pratiche commerciali del settore.

Carburante per i mezzi aziendali, in questo caso l’utilizzo del buono benzina è alternativo all’utilizzo della scheda carburante o della scheda carburante magnetica, per poi imputare il costo a spese di trasferta.
Ovviamente, anche qui scompare ogni riferimento al principio dell’inerenza dei costi con l’attività d’impresa, quindi in caso di accertamento è molto probabile che questi costi possano essere riclassificati come indeducibili in quanto non correlati all’impresa, ovvero non sostenuti al fine di svolgere un’attività potenzialmente idonea a produrre utili.

Benefit per i dipendenti, anche qui il problema è trattato in modo spiccio, infatti se è vero che le erogazioni liberali (o fringe benefit) concesse al dipendente, in base a quanto disposto dall’art. 51, comma 3, TUIR, non costituiscono reddito ma solo se in natura (beni o servizi) e se di importo non superiore ad € 258,22 nel periodo d’imposta.

Ma è possibile dedurre tali costi dal reddito d’impresa? Purtroppo analogamente come per gli altri casi, bisogna superare la tagliola dell’art. 109 del T.U.I.R. che fissa i paletti della deducibilità dei costi aziendali attraverso i criteri della certezza e determinabilità della spesa (art.109 c.1 TUIR), della sua competenza temporale (art.109 c.2 TUIR) e infine della inerenza (art.109 c.5 TUIR).

In estrema sintesi il buono benzina costituisce una spesa deducibile nell’ambito del reddito d’impresa (e nella misura fiscalmente prevista) se ed in quanto il suo uso sia in modo certo e documentato riferibile all’attività. In tutti gli altri casi (tra i quali ricadono gli utilizzi spregiudicati del “segreto”) la ripresa a tassazione, in caso di controllo, è certa.

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