In base alla nuova disciplina del Jobs Act, la cassa integrazione viene estesa anche alle piccole e medie imprese (PMI): ecco cosa sono e come funzionano l’assegno e i fondi di solidarietà.
Con la definitiva approvazione degli ultimi decreti attuativi del Jobs Act è avvenuta una consistente ridefinizione dello strumento della cassa integrazione, il cui raggio d’azione è stato esteso anche alle piccole imprese (PMI) con meno di 15 dipendenti.
Proprio in base al dettato del D. Lgs. 148/2015, dal prossimo 1 Gennaio 2016, è prevista l’entrata in vigore di nuove regole per il Fondo di solidarietà residuale, ovvero per il fondo previdenziale che assegna il cosiddetto assegno di solidarietà (ossia la cassa integrazione) in tutti quei settori - come le piccole e medie imprese - che non rientrano nell’ambito di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie o straordinarie e che non abbiano costituito fondi di solidarietà bilaterali.
Dal prossimo anno, quindi, il Fondo di solidarietà residuale sarà denominato Fondo di Integrazione Salariale e prevederà nuove regole per l’assegnazione delle prestazioni a sostegno del reddito.
Fondo di Integrazione salariale: i soggetti interessati
Il nuovo fondo di integrazione salariale estenderà la sua portata con le seguenti modalità:
- sarà valido per le aziende e i datori di lavoro (PMI) che occupano in media più di 5 dipendenti mentre, allo stato attuale, è valido per le sole aziende che occupano mediamente più di 15 dipendenti;
- prevede il pagamento di un’aliquota dello 0,45% della retribuzione a partire dal 2016 mentre, per le imprese con più di 15 dipendenti l’aliquota passerà a quota 0,65%;
- prevede anche una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro, collegata all’utilizzo dello stesso Fondo di Integrazione salariale, pari al 4% della retribuzione persa dal lavoratore;
Assegno di solidarietà: che cos’è e come funziona
Il nuovo Fondo di Integrazione salariale prevede l’erogazione di una nuova prestazione economica, denominata Assegno di solidarietà, che verrà erogata ai lavoratori delle piccole imprese che subiranno una riduzione dell’orario di lavoro. L’assegno di solidarietà che sostituisce i contratti di solidarietà di tipo B (previsti attualmente per le imprese per le quali non si applica la Cassa Integrazione guadagni straordinaria) ha le seguenti caratteristiche:
- viene erogato per un periodo massimo di 12 mesi, in un biennio mobile;
- è destinato ai dipendenti delle piccole imprese o delle ditte individuali che stipuleranno con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali che disciplinano la eventuale riduzione dell’orario di lavoro per i seguenti scopi:
- riduzione delle eccedenze di personale;
- evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo;
- prevede un importo pari all’integrazione salariale ordinaria che potrà essere corrisposto, dal momento in cui si configurano gli eventi di riduzione o sospensione dell’orario di lavoro, verificatisi dal prossimo 1 luglio 2016;
Cosa cambia per le aziende con più di 15 dipendenti
Nel caso delle aziende o dei titolari di ditta individuale che occupano più di 15 dipendenti il Fondo di Integrazione Salariale garantisce una prestazione a sostegno del reddito con le seguenti, altre, caratteristiche:
- durata massima di 26 settimane in un biennio mobile;
- importo pari almeno all’integrazione salariale ordinaria;
In questo caso la prestazione sarà corrisposta nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, differenti da quelli in cui si prevede l’erogazione dell’assegno di solidarietà, che coincidono con i casi in cui dovrebbero essere di norma assegnate le integrazioni salariali ordinarie e straordinarie. Rimangono esclusi da questi casi eventualità come le intemperie stagionali e le situazioni in cui si configura una riorganizzazione o una crisi aziendale.
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