Cassa integrazione: per l’esonero contributivo alternativo 2020 recupero fino ad agosto

Teresa Maddonni

7 Maggio 2021 - 16:51

Chi ha rinunciato alla cassa integrazione del decreto Ristori può finalmente ottenere l’esonero contributivo per il periodo che va da aprile ad agosto 2021. Vediamo le istruzioni fornite da INPS con il messaggio n. n.1836 del 6 maggio 2021.

Cassa integrazione: per l’esonero contributivo alternativo 2020 recupero fino ad agosto

Cassa integrazione: è possibile fruire dell’esonero contributivo di 4 settimane previsto dal decreto Ristori di ottobre 2020 per chi ha rinunciato all’ammortizzatore sociale per le 6 settimane previste dal medesimo decreto.

Le 4 settimane di esonero contributivo andrebbero a coprire il periodo che va dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 periodo per il quale il decreto Ristori ha previsto la possibilità di fruire in alternativa della cassa integrazione per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa del Covid.

Con la circolare n. 24 dell’11 febbraio INPS aveva fornito le prime istruzioni per chi, rinunciando alla cassa integrazione, avrebbe avuto accesso all’esonero contributivo.

Tuttavia a quella data non era ancora giunta la necessaria autorizzazione della Commissione europea. Ora è possibile, come comunica INPS con il nuovo messaggio n.1836 del 6 maggio 2021, richiedere l’esonero contributivo per il 2020 nei flussi Uniemens di competenza da aprile fino ad agosto 2021. Vediamolo nel dettaglio.

Cassa integrazione: per l’esonero contributivo 2020 istruzioni INPS

Chi rinuncia alla cassa integrazione, o meglio ha rinunciato alla cassa integrazione del decreto Ristori, può ora recuperare l’esonero contributivo entro il mese di agosto 2021. L’esonero contributivo si riferisce al 2020.

INPS ricorda che i datori di lavoro, al fine di usufruire dell’esonero avendo rinunciato alla cassa integrazione, dovranno inoltrare all’INPS, una domanda per l’attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il più ampio significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020 e dello sgravio art.12 DL 137/2020”, nella quale dovranno dichiarare:

  • di aver usufruito nel mese di giugno 2020 delle specifiche tutele di integrazione salariale causale COVID-19;
  • di non aver fatto richiesta di cassa integrazione Covid per i mesi di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021 riguardanti la medesima matricola o, nel caso di più unità produttive, la medesima unità;
  • l’importo dell’esonero di cui intendono avvalersi, parametrato alle ore di integrazione salariale fruite nel mese di giugno 2020.

La domanda dovrà essere inoltrata accedendo al Cassetto previdenziale sul sito di INPS e seguendo il percorso:

  • Contatti”;
  • Assunzioni agevolate e sgravi”;
  • Sgravi art.3 DL 104/20 e art.12 DL 137/2020”.

Specifica INPS nel messaggio del 6 maggio 2021 che:

“La richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “2Q” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo.”

L’ammontare dell’esonero contributivo per la rinuncia alla cassa integrazione deve essere calcolato, come anticipato, sulla base delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020 e non può superare:

  • la contribuzione datoriale relativa al mese o ai mesi di astratta spettanza dell’esonero (ossia ricadenti nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 e per massimo quattro settimane);
  • la contribuzione dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura (denunce di competenza delle mensilità comprese tra aprile 2021 – agosto 2021).

Recupero dell’esonero contributivo fino ad agosto 2021

Il datore di lavoro deve ottenere l’autorizzazione da INPS per l’esonero contributivo e allora lo stesso può procedere alla trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo. Il codice ha validità da aprile e fino ad agosto 2021.

INPS ricorda, come ha fatto nella precedente circolare, che l’esonero contributivo per chi rinuncia alla cassa integrazione del decreto Ristori è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente “nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.”

L’istituto ricorda una cosa molto importante e che non va sottovalutava vale a dire che:

“nella medesima finestra temporale, per la medesima unità produttiva, l’azienda deve scegliere se fruire dell’ammortizzatore sociale emergenziale oppure dell’esonero contributivo, a prescindere di quale sia la fonte normativa di riferimento della misura.”

Questo significa che anche se la legge che introduce la cassa integrazione è diversa da quella che introduce l’esonero non è possibile per lo stesso periodo e per la stessa unità produttiva usare cassa integrazione o esonero contributivo.

INPS conclude ricordando che:

“Considerata la durata massima dell’esonero prevista dal richiamato articolo 12, pari a quattro settimane, resta fermo che lo stesso potrà essere fruito anche per l’intero importo sulla denuncia relativa ad una singola mensilità, ove ne sussista la capienza.”

Per maggiori dettagli e nello specifico per la denuncia nel flusso Uniemens per l’esonero contributivo rimandiamo al testo completo del messaggio di INPS che alleghiamo di seguito.

Messaggio n.1836 del 06/05/2021
Articolo 12, commi 14 e 15, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale. Chiarimenti. Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

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